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Risultati da 1 a 10 di 15

Discussione: Problema legale con la vendita di una moto

  1. #1
    Triumphista Moderatore L'avatar di miky92
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    Problema legale con la vendita di una moto

    Salve a tutti, premetto che non è un argomento inerente al motore in sè o a parti meccaniche, ma non l'ho ritenuto neanche un post da bar.

    Mi spiego... 2 settimane fa circa ho veduto la mia vecchia moto e da allora son successi un pò di casini che non sto a spiegare, quello che volevo chiedere,dato che magari qualcuno di voi ne sa più di me per esperienze simili o perchè magari di legge ne sà qualcosa, è se una volta firmato il passaggio di proprietà del mezzo e chiusa la compravendita fra i due privati, è possibile che il compratore possa in qualche modo esigere dei soldi per un danno successo dopo l'acquisto della moto?

    per quel che so io... no in nessun caso, dato che una volta firmato il passaggio da li ci si assume ogni responsabilità del mezzo comprato così com'è... anche se il problema è nato da prima di comprare la moto. mi confermate? sapete dirmi se c'è qualche legge che dite chiaramente questo?

    al di fuori dal fatto che il danno causato non è successo per colpa mia, ma non si sa mai che per avvocati si riesca a far risultare in questo modo...

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  3. #2
    TCP Rider Senior L'avatar di armageddon
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    mi sembra che la garanzia tra privati esista ,ma deve essere messa per iscritto altrimenti vista e piaciuta

  4. #3
    TCP Rider Senior L'avatar di simone pd
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    se non specificato diversamente credo che la conpravendita tra privati sia considerata senza garanzia e come visto e piaciuto a meno che non sia palese che un difetto sia stato nascosto e in questo caso si tratta di truffa da parte del venditore.

  5. #4
    TCP Rider L'avatar di Pepito
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    Da come l'hai messa giù la cosa è un po' confusa.
    Cmq credo che la responsabilità del venditore anche dopo la chiusura del contratto ci sia eccome.
    Mi spiego: se hai venduto il mezzo avvertendo che ci sarebbe potuto essere un problema specifico e quello l'ha presa lo stesso sapendo del problema senza avanzare alcuna pretesa si tiene il danno.
    Se però si verifica un guasto successivamente all'acquisto e tu, pur sapendo che si sarebbe potuto verificare, non hai detto nulla a risponderne sei tu.
    Se poi il guasto si è verificato e tu non potevi prevederlo...va beh, lì ve la giocate...
    Meglio però che a risponderti sia un avvocato/esperto...

  6. #5
    TCP Rider L'avatar di maxmicione
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    Citazione Originariamente Scritto da Pepito Visualizza Messaggio
    Da come l'hai messa giù la cosa è un po' confusa.
    Cmq credo che la responsabilità del venditore anche dopo la chiusura del contratto ci sia eccome.
    Mi spiego: se hai venduto il mezzo avvertendo che ci sarebbe potuto essere un problema specifico e quello l'ha presa lo stesso sapendo del problema senza avanzare alcuna pretesa si tiene il danno.
    Se però si verifica un guasto successivamente all'acquisto e tu, pur sapendo che si sarebbe potuto verificare, non hai detto nulla a risponderne sei tu.
    Se poi il guasto si è verificato e tu non potevi prevederlo...va beh, lì ve la giocate...
    Meglio però che a risponderti sia un avvocato/esperto...
    tra privati vige il visto e piaciuto come fai a dimostare che il cedente sapeva che si sarebbe verificato un guasto e non te lo ha detto ?
    Fai quel che ami, e fallo spesso. Se non ti piace qualcosa, cambialo. Se non ti piace il tuo lavoro, lascialo. Se non hai tempo a sufficienza, smettila di guardare la TV

  7. #6
    TCP Rider L'avatar di Pepito
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    Citazione Originariamente Scritto da maxmicione Visualizza Messaggio
    tra privati vige il visto e piaciuto come fai a dimostare che il cedente sapeva che si sarebbe verificato un guasto e non te lo ha detto ?
    Perchè se ad esempio la 5° non entra se non tirando un calcio alla Holly e Benji è da supporre che tu sapevi che qualcosa non andava al cambio/frizione.
    Magari l'acquirente non ha avuto modo di inserire la 5° e non ha potuto verificare.
    Se non glielo dici sei in mala fede e ti chiamo al risarcimento del danno.
    Stessa cosa per problemi elettrici che si ripetono ciclicamente oppure vendi una moto che a 40.000 km non ha mai avuto un cambio d'olio se non 2 minuti prima di farla vedere.
    Se mi vendi la moto dicendo che è perfetta sai che stai tirando un pacco

    Non sembra però il caso di Miky92 che invece credo chieda spiegazioni su un problema non prevedibile

  8. #7
    TCP Rider L'avatar di maxmicione
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    Citazione Originariamente Scritto da Pepito Visualizza Messaggio
    Perchè se ad esempio la 5° non entra se non tirando un calcio alla Holly e Benji è da supporre che tu sapevi che qualcosa non andava al cambio/frizione.
    Magari l'acquirente non ha avuto modo di inserire la 5° e non ha potuto verificare.
    Se non glielo dici sei in mala fede e ti chiamo al risarcimento del danno.
    Stessa cosa per problemi elettrici che si ripetono ciclicamente oppure vendi una moto che a 40.000 km non ha mai avuto un cambio d'olio se non 2 minuti prima di farla vedere.
    Se mi vendi la moto dicendo che è perfetta sai che stai tirando un pacco

    Non sembra però il caso di Miky92 che invece credo chieda spiegazioni su un problema non prevedibile
    mi sembra un po forzata la cosa scusa compri la moto e manco la provi ?
    Fai quel che ami, e fallo spesso. Se non ti piace qualcosa, cambialo. Se non ti piace il tuo lavoro, lascialo. Se non hai tempo a sufficienza, smettila di guardare la TV

  9. #8
    TCP Rider L'avatar di Pepito
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    Quello della 5° è un esempio tanto per dire

    Cmq ecco gli articoli a cui mi riferivo:

    VENDITA AUTO USATE: REGOLE PER UN ACQUISTO DAVVERO SICURO

    Ecco quindi esposte riassuntivamente le principali disposizioni della disciplina codicistica di cui l'acquirente dell'usato può tranquillamente avvalersi:
    § Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. [ART 1490 comma 1 c.c.];
    § L'effetto di tale garanzia è quello di permettere nel caso al compratore di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Se avviene la risoluzione il venditore sarà tenuto a restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. In ogni caso egli sarà tenuto a risarcire il danno ex art. 1123 c.c. se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, e comunque dovendo risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa [ARTT. 1492 comma 1, 1493,1494 c.c.];
    § La garanzia è esclusa se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa, o se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. E' comunque possibile che le parti stabiliscano un "patto di esclusione o limitazione" di tale garanzia che, tuttavia, non opererà allorquando il venditore abbia taciuto in mala fede i vizi della cosa al compratore [ARTT 1490 comma 2 ,1491 c.c.];
    § Il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. L'azione si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna [ART 1495 c.c.];
    § Più in generale, il venditore ha un dovere di correttezza nelle trattative e non deve nascondere nessuna circostanza pregiudizievole poiché, anche se il contratto non dovesse poi concludersi, nei suoi confronti potrebbe valere una responsabilità di natura precontrattuale avente per oggetto il risarcimento del cosiddetto interesse negativo [ART 1337 c.c.];

    aggiungo: visto e piaciuto non è una regola ma una limitazione della garanzia che deve essere espressa, no sottintesa
    (secondo me)

    E' del 2004 ma dovrebbe essere attuale
    Ultima modifica di Pepito; 08/04/2011 alle 14:45

  10. #9
    TCP Rider L'avatar di maxmicione
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    Citazione Originariamente Scritto da Pepito Visualizza Messaggio
    Quello della 5° è un esempio tanto per dire

    Cmq ecco gli articoli a cui mi riferivo:

    VENDITA AUTO USATE: REGOLE PER UN ACQUISTO DAVVERO SICURO

    Ecco quindi esposte riassuntivamente le principali disposizioni della disciplina codicistica di cui l'acquirente dell'usato può tranquillamente avvalersi:
    § Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. [ART 1490 comma 1 c.c.];
    § L'effetto di tale garanzia è quello di permettere nel caso al compratore di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Se avviene la risoluzione il venditore sarà tenuto a restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. In ogni caso egli sarà tenuto a risarcire il danno ex art. 1123 c.c. se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, e comunque dovendo risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa [ARTT. 1492 comma 1, 1493,1494 c.c.];
    § La garanzia è esclusa se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa, o se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. E' comunque possibile che le parti stabiliscano un "patto di esclusione o limitazione" di tale garanzia che, tuttavia, non opererà allorquando il venditore abbia taciuto in mala fede i vizi della cosa al compratore [ARTT 1490 comma 2 ,1491 c.c.];
    § Il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. L'azione si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna [ART 1495 c.c.];
    § Più in generale, il venditore ha un dovere di correttezza nelle trattative e non deve nascondere nessuna circostanza pregiudizievole poiché, anche se il contratto non dovesse poi concludersi, nei suoi confronti potrebbe valere una responsabilità di natura precontrattuale avente per oggetto il risarcimento del cosiddetto interesse negativo [ART 1337 c.c.];
    tutto sacrosanto ma se dobo 10 km chi l'ha comprata sbiella sono cavoli suoi perchè neanche i ris di parma riusciranno a dimostrare che chi ha venduto lo sapeva
    Fai quel che ami, e fallo spesso. Se non ti piace qualcosa, cambialo. Se non ti piace il tuo lavoro, lascialo. Se non hai tempo a sufficienza, smettila di guardare la TV

  11. #10
    TCP Rider L'avatar di Pepito
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    Citazione Originariamente Scritto da maxmicione Visualizza Messaggio
    tutto sacrosanto ma se dobo 10 km chi l'ha comprata sbiella sono cavoli suoi perchè neanche i ris di parma riusciranno a dimostrare che chi ha venduto lo sapeva
    Sai che non sono così sicuro.
    Se sbielli per sfiga ok ma se il motre era già compromesso un ispettore della casa madre potrebbe accorgersene.
    Ovvio, dipende sempre da chi trovi.

    (dirai: FANTASCIENZA!!! E' vero ma mai porre limiti alla sfiga!!!)

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