
Originariamente Scritto da
Pepito
Quello della 5° è un esempio tanto per dire
Cmq ecco gli articoli a cui mi riferivo:
VENDITA AUTO USATE: REGOLE PER UN ACQUISTO DAVVERO SICURO
Ecco quindi esposte riassuntivamente le principali disposizioni della disciplina codicistica di cui l'acquirente dell'usato può tranquillamente avvalersi:
§ Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. [ART 1490 comma 1 c.c.];
§ L'effetto di tale garanzia è quello di permettere nel caso al compratore di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Se avviene la risoluzione il venditore sarà tenuto a restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. In ogni caso egli sarà tenuto a risarcire il danno ex art. 1123 c.c. se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, e comunque dovendo risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa [ARTT. 1492 comma 1, 1493,1494 c.c.];
§ La garanzia è esclusa se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa, o se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. E' comunque possibile che le parti stabiliscano un "patto di esclusione o limitazione" di tale garanzia che, tuttavia, non opererà allorquando il venditore abbia taciuto in mala fede i vizi della cosa al compratore [ARTT 1490 comma 2 ,1491 c.c.];
§ Il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. L'azione si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna [ART 1495 c.c.];
§ Più in generale, il venditore ha un dovere di correttezza nelle trattative e non deve nascondere nessuna circostanza pregiudizievole poiché, anche se il contratto non dovesse poi concludersi, nei suoi confronti potrebbe valere una responsabilità di natura precontrattuale avente per oggetto il risarcimento del cosiddetto interesse negativo [ART 1337 c.c.];