
Originariamente Scritto da
357magnum
Se è colposo non ci può essere il dolo.
E quando hanno provato ad appiopargli il dolo eventuale sono quasi sempre stati poi smentiti in secondo grado.
Colpa vuol dire: imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di leggi e regolamenti.
Dolo vuol dire: che l'hai preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
L'omicidio colposo prevede :
« Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. »
Non è proprio una carezza....