Citazione Originariamente Scritto da Don Zauker Visualizza Messaggio
Allora, ragioniamo...

Intanto brava che l'hai letta.

Ora cerchiamo di capirla.

Quando esce questa legge (1958) in Italia ci sono i bordelli.

Queste sono delle strutture private, gestite da un propietario/a, che ospita delle donne che esercitano la prostituzione.

Prostituzione che è attività riconoscita e DICHIARATA dall'esercente, con tutte le discriminazioni del caso.

Quando il legislatore vieta "l'esercizio di case di prostituzione" intende chiudere QUESTE strutture.

MORALE: se chiunque, OGGI, vuole prostituirsi in casa propria (ove per propria intendo non casa di proprietà, ma casa ove detiene domicilio/residenza) PUO' FARLO senza nessun problema.

Quello che NON PUOI organizzare è un bordello ove TU stai alla cassa e ALTRE si prostituiscono alle tue dipendenze.

Peraltro, il cliente IN QUANTO TALE è, di fatto, imperseguibile.

Sei in errore quando dici che la legge sanziona il cliente in quanto tale.

Come distinguere, in mancanza di tariffari ufficiali, un pagamento da un regalo?

Se io stasera ti invito a cena e ti regalo poi un gioiello, come fa il magistrato inquirente a dimostrare che è il pagamento di una prestazione escort e non un mio presente?

Aggiungi il fatto che, come ho già detto in altro post, queste aziende NECESSITAVANO di manodopera, e quindi si creavano le condizioni che FAVORIVANO la disponibilità di queste ultime.

Se ancora non vedi la tutela REALE del più debole in tutto questo, allora mi spiace...

Ripeto urbi et orbi: la legge italiana punisce lo SFRUTTAMENTO e l'INDUZIONE della prostituzione, NON l'esercizio.

Quindi OGGI chi sfrutta le puttane NON PUO' farlo; come dite voi, SI'.

Il resto è aria fritta.
Vero, e il cliente è "sfruttatore" e, in quanto tale, perseguibile.