LEGITTIMITA’. Sollevata questione di legittimità costituzionale, da parte del giudice del lavoro di Livorno Jaqueline Monica Magi, in merito l’articolo 71 della legge 133/2008, detta legge Brunetta, che prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia. L’ordinanza del 05 agosto scorso è stata resa nota solo ieri da Unicobas della Toscana che assiste 50 tra docenti e lavoratori Ata. Il ricorso che era stato presentato al tribunale è stato accolto dal giudice.
MOTIVAZIONI. Molto chiare e nette le motivazioni indicate nell’ordinanza dalla dottoressa Magi. Con la legge Brunetta ammalarsi è diventato “un lusso che il lavoratore non potrà più permettersi” e ciò contrasta nettamente “con l’articolo 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata e in ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa”.
Sempre nell’ordinanza il giudice ha affermato che la legge Brunetta viola più norme costituzionali:
l’articolo 3, il principio d’uguaglianza, creando una “illegittima disparità” tra lavoratori pubblici e privati;
l’articolo 32, sul diritto alla salute che con questa norma viene condizionato;
l’articolo 36 sulla qualità della vita, in quanto la decurtazione del guadagno è “tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa”;
e l’articolo 38 facendo “venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro”.
TUTELA DELLA SALUTE. Giacomo Milillo, segretario dei Medici di Medicina Generale commenta: “Il rischio di un abbassamento della tutela della salute dei lavoratori esiste”
REPLICA DEL MINISTERO. Il ministero della Pubblica Amministrazione respinge le accuse e riguardo la norma affermando che “esiste anche in altri contratti collettivi”.