Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore a due o tre ruote sono le seguenti:
- lunghezza: 4,00 m;
- larghezza: 1,00 m per i ciclomotori a due ruote;
- larghezza: 2,00 m per gli altri veicoli;
- altezza: 2,50 m.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente
assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto
alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al
conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in
apposita gabbia o contenitore.