l'osservazione di roberto.to è pertinente.
La definizione del reato è questa:
art. 612 bis. Atti persecutori. Stalking.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Quindi, come giustamente osservato, andrebbe approfondito in cosa consista in concreto questa attività che viene percepita come fastidiosa, prima di parlare di stalking.








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