
Originariamente Scritto da
oneofakind
io le poche volte che ho chiesto spiegazioni in ordine alla loro interpretazione della norma ho ricevuto come risposta: intanto le faccio il verbale. poi faccia ricorso
anche se qui a casa non ho gli strumenti, mi sembrerebbe corretta la distinzione postata da fitz e shining.
si può anche circolare con uno scarico diverso dall'originale - sia o meno omologato - , ma deve pur sempre rispettare le caratteristiche di inquinamento previste nella carta. in questo caso c'è solo una sanzione pecuniaria.
se invece le emissioni superano quelle indicate nella carta, essendo stata apportata una modifica costruttiva, è necessario l'aggiornamento della carta e, quindi, c'è anche il ritiro.
in una altra mia discussione, pur non avendo studiato questa la differenza, avevo suggerito una cosa:
a richiesta esibite la fotocopia del libretto. gli agenti a quel punto vi faranno un verbalino - il che è sufficiente per farli sentire soddisfatti - con invito a presentare l'originale entro quindici giorni.
quando andate a consegnare il libretto, ovviamente, vi presentate con l'auto.
anche questo trucco, però, ha i suoi rischi:
ipotesi, avete lo scarico di un trattore, vi fermano, misurano le emissioni e vi chiedono di esibire il libretto. esibita la copia, vi fanno il verbale specificando che da una misurazione risulta il valore di XXX e che dalla fotocopia esibita non è dato capire se sia stata eseguito l'aggiornamento.
quando poi vi presenterete con il libretto ed appureranno la mancanza della visita, vi potrebbero fare un altro verbale con conseguente ritiro.
ovviamente, nel frattempo potete sempre rimontare tutti i pezzi originali.
il secondo verbale, in realtà, sarebbe ricorribile per vizi procedurali.
ripeto, comunque, che qui non ho gli strumenti adatti per compiere uno studio approfondito.