
Originariamente Scritto da
Shining
Oh ragazzi, io non ho la pretesa che crediate a quel che scrivo io, ma se vi cito il Codice della Strada e il Codice civile, e voi mi argomentate il contrario citando articoli di Segugio.it o di Quattroruote...beh, che vi devo dire, valutate quale fonte sia più meritevole
Comunque, per chi ritiene i testi normativi ancor oggi meritevoli di maggior credibilità di un articolo di giornale, basta rileggere:
1) art. 193 comma 2 Cds
2) art. 1901 codice civile
La copertura assicurativa opera sempre e comunque anche nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza (e la compagnia è tenuta a coprire l'assicurato addirittura nel caso in cui questi non provveda nemmeno successivamente a pagare la polizza scaduta, salvo poi promuovere azione di rivalsa),
e in quei 15 giorni non c'è nessuna sanzione amministrativa o di altra natura.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza 12/07/2017 n° 17207, ha ribadito che
la copertura assicurativa di cui all'art. 1901 cc (i 15 giorni successivi alla scadenza della polizza) si applica anche alla polizza furto/incendio, (ovviamente se questa era prevista nella polizza iniziale)