C'è un po' di confusione:
CODICE CIVILE
Art. 1385. Caparra confirmatoria.
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta [c.c. 1194].
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto [c.c. 1373], ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra [c.c. 1386].
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto [c.c. 1453], il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali [c.c. 1223].
Art. 1386. Caparra penitenziale.
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso [c.c. 1373].
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta [c.c. 1385].
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta [c.c. 1385].