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paper
Non vorrei sbagliarmi ma i fenomeni hanno ragione: bastava battere uno scontrino a importo zero. Senza fare falso alcuno.
Un esempio classico, che dà un esatto contesto esplicativo, è quello del caffè e del bicchiere d'acqua al bar ceduto gratuitamente.
Mentre il caffè presuppone un costo alla fonte, con imposta detratta ai sensi dell'art. 19 e si configura come un bene la cui cessione è soggetta a documentazione fiscale (leggasi scontrino) il bicchiere dell'acqua, non quella minerale da bottiglia, ma quella da rubinetto (seppur filtrata attraverso meccanismi di arricchimento e depurazione) che non presuppone alla fonte un'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione che questo venga fatto poi autonomamente pagare, non è soggetto all'obbligatorietà dell'emissione di documentazione fiscale.
Pertanto da tutto ciò discende che la normativa odierna prevede l'obbligatorietà dell'emissione di uno scontrino anche di fronte a cessione di beni o prestazioni omaggio, con netto dello stesso pari a zero poiché appunto rivestendo il carattere della gratuità non vi è rivalsa d'I.V.A., con esclusione di quelle ipotesi tassativamente previste e anzi descritte.
Spiacevoli sono le conseguenze per quell'impresario che non attenendosi alle regole appena chiarite, omette di non effettuare, seppur a importo zero, lo scontrino per la cessione di un bene a titolo gratuito, secondo quando prima chiarito, perché la normativa prevede, ai sensi dell'art. 6 c. 3° del Dlgs n. 471 del 18.12.1997 una sanzione pecuniaria pari a 516,00 Euro e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da un minimo di 3 ad un massimo di 30 gg. laddove siano state rilevate 4 distinte violazioni nell'arco di 5 anni (così modificato l'art. 12 c. 2° del Dlgs 471/97 dall'art. 1 c. 269° della L. 244 del 24.12.2007 - Legge Finanziaria 2008).
La stessa legge prevede altresì anche la possibilità di oblare per un quarto l'importo della sanzione base con il pagamento della somma di 172,00 Euro, estinguendo il procedimento entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notifica dell'infrazione.
Anche tutte le volte che a me è capitato di regalare a qualche amico dei mattoni per il grill oppure un pezzo di ferro o di tubo avrei probabilmente dovuto fare una bolla di trasporto e una fattura ai fini IVA. Se lo beccavano mentre usciva dal portone erano guai. Come non avrei mai potuto trasportare in macchina senza bolla materiale mio per portarmelo a casa.
Poi se si vuol sempre contestare le regole è un altro discorso.