la moto esce omologata con le pedane per il trasporto di n.2 persone
se togli le pedane sicuramente incorri in sanzioni
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sono andato in giro anni senza pedane passeggero.. mi sa di cagata pazzesca![]()
È la prima cosa che smonto quando compro una moto, fermato decine di volte hanno anche fatto osservazione su portatarga originale ma delle pedane non si é mai accorto nessuno.![]()
Se devo star li a pensare anche alle pedane addio...![]()
io sono due anni che le ho smontate!!!
Smonta tutto e passa più volte davanti alla stradale, insisti se non ti fermano mi raccomando, magari se non si accorgono di te togli il casco e fai le Linguacce per farti fermare, e poi dicci se ti hanno multato sempre qua in questo thread, che mi interessa la cosa..
Quando l'acqua è poca la papera non galleggia!
Legionario domatore della Rocchia
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mai sentito di uno multato per aver rimosso le cinture di sicurezza ed i sedili da un auto...
è un discorso diverso
Moto come la Bmw Xcountry che avevo io, la Beta Alp e, presumo, anche le Harley, riportano sul libretto di circolazione l'espressa dicitura "omologato per due persone in presenza degli appositi dispositivi di ritenuta e appoggio" (che sarebbero pedane e maniglie)
Se invece si asportano le pedane, da una moto omologata per due persone senza tale dicitura sul libretto, si incorre nelle sanzioni di cui all'art. 79 cds; in ogni caso non si rischia il sequestro
(riporto evidenziate le parti che interessano)
Art. 79 C.d.S.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. La misura della sanzione è da euro 1.174 a euro 11.741 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (2)
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