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Risultati da 1 a 10 di 56

Discussione: Come fa ad andare bene l'Italia

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  1. #33
    TCP Rider Senior L'avatar di armageddon
    Data Registrazione
    18/03/06
    Località
    grugliasco (to)
    Moto
    bastoni canadesi,tutore
    Messaggi
    21,137
    Citazione Originariamente Scritto da Sax-frozen mind Visualizza Messaggio
    la normativa nazionale non da delle scadenze obbligatorie
    noi solitamente abbiamo il lavaggio tassativo con igienizzazione tramite apposita polvere disinfettante ogni 2 anni da contratto con i vari comuni,ma sta anche al buon senso, per dire io personalmente nei mesi estivi avevo individuato i bidoni con maggiori criticità vicino ad abitazioni o negozi e soprattutto, per no dire esclusivamente, quelli dell umido una volta al mese li facevo lavare e comunque a ogni chiamata per odori molesti mandavo un operatore a controllare.
    dipende dagli accordi con i comuni perchè comunque i miei interventi extra a fine mese dovevo fatturarli ma avevo molta carta bianca dagli amministratori.
    è sempre questione di usare la testa perchè le leggi sono spesso vaghe
    mi avete messo una pulce nell'orecchio riguardo la sanificazione e il lavaggio dei bidoni condominiali(premetto che lo facciamo noi condòmini un paio di volte l'anno)quindi sono andato a spulciare sul sito del mio comune e ho trovato questo documento, su cui vorrei una tua precisazione:deve sanificare e lavare la cidiu o no? pag 9 capitolo 2 art 10


    ART. 10 - COLLOCAZIONE E MODALITA’ D’USO DEI CONTENITORI PER LA
    RACCOLTA DOMICILIARE
    Per il ritiro domiciliare della carta, dell’organico e dell’indifferenziato residuo è prevista la
    consegna, ad ogni unità abitativa o condominiale, di contenitori dedicati da posizionarsi, per le
    utenze condominiali e non condominiali, nelle aree private interne recintate o, in assenza di
    recinzioni, in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie preferibilmente piana
    e pavimentata al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei
    medesimi contenitori e la pulizia dell’area interessata.
    I contenitori per l’indifferenziato residuale e per l’organico non possono essere posizionati a ridosso
    dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato,
    ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
    Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse
    pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
    I contenitori per la carta possono essere, invece, tenuti anche all’interno dei fabbricati, purché non
    costituiscano intralcio.
    Qualora non fosse possibile posizionare i contenitori nei modi sopra definiti per mancanza di tali
    spazi che rispettino i criteri igienico-sanitari sopra descritti, il gestore del servizio concorda, con i
    proprietari o gli amministratori degli immobili, il posizionamento dei cassonetti in zone private di
    pertinenza o, in assenza, in aree pubbliche.
    Nei casi in cui i contenitori, per totale mancanza di aree private o di pertinenza aventi spazi congrui
    alla movimentazione e ad una razionale collocazione, debbano essere collocati in zone pubbliche,
    saranno dotati di serratura e la chiave per l’apertura sarà fornita dal gestore del servizio ai soli utenti
    autorizzati. I contenitori per l’indifferenziato residuale e per l’organico, collocati in zone pubbliche,
    non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi,
    porte, finestre e balconi.
    La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è
    stabilita in base a criteri di ottimizzazione dell’organizzazione del servizio, in considerazione dei
    vincoli definiti dal Codice della strada, nel rispetto dei criteri di igiene, di sicurezza, di viabilità
    pedonale e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.
    Eventuali diverse indicazioni di carattere igienico-sanitario devono trovare motivazione caso per
    caso.
    Per il servizio di svuotamento i contenitori sono posti (di seguito l’azione di esposizione sarà
    indicata con l’espressione “esporre fronte strada”), nei giorni e negli orari stabiliti, in area preposta
    all’operazione, su suolo pubblico o in alternativa su suolo privato (qualora l’opzione sia stata
    concordata) dagli stessi utenti o da persone incaricate dai residenti/Amministratore degli stabili e,
    successivamente, ritirati dai medesimi. In tutti i casi in cui l’esposizione fronte strada avviene su
    9
    suolo pubblico, i cassonetti vi devono rimanere per il tempo minimo indispensabile alle operazioni
    di svuotamento.
    Per i casi particolari, concordati con l’Amministrazione Comunale e l’Azienda che gestisce il
    servizio, in cui viene derogato l’obbligo dell’esposizione su luogo pubblico, il proprietario o
    l’Amministratore dello stabile deve consentire l’accesso alle aree private al gestore del servizio
    stesso, concordandone le modalità operative.
    I contenitori sono consegnati in comodato d’uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato.
    Il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per l’indifferenziato e per l’organico collocati in aree
    private e pubbliche sarà garantito dal Gestore del servizio, secondo quanto stabilito nel Contratto
    dei Servizi, conformemente a quanto indicato nella Circolare n. 3/AMB/SAN del 25/07/2005 del
    Presidente della Giunta Regionale.

    Sui contenitori posti su area pubblica devono essere applicate, a cura del gestore del servizio, delle
    strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
    Ultima modifica di armageddon; 11/02/2016 alle 21:51
    Send with the butterfly d' mammt

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