La donazione può essere revocata:
Per ingratitudine del donatario;
Per sopravvenienza di figli del donante.
La revoca per sopravvenienza di figli può essere richiesta quando il donante, al momento della donazione non aveva figli o discendenti o ignorava di averne.
Inoltre gli eredi legittimari del donante hanno venti anni dalla trascrizione della donazione per chiedere la restituzione del bene, se le loro quote di legittima sono state lese.
In questo caso l'acquirente di un bene proveniente da una donazione può stare tranquillo solo dopo il decorso del suddetto termine.
Per mettersi al riparo da tali eventuali domande di restituzione, può stipulare una polizza che "risarcisca" gli eredi del donante in denaro, anziché con la restituzione del bene.
Ovviamente tale polizza ha un costo (e qui interverranno gli amici del forum del settore assicurativo, che ne sanno sicuramente più di me) e al momento dell'acquisto l'acquirente potrà e dovrà pretendere dal venditore un prezzo più basso, proprio per le problematiche e i costi di cui sopra