
Originariamente Scritto da
manetta scarsa
Troppi operatori, di qualsiasi divisa, vanno giù col 78/3, applicando la sanzione pecuniaria di 389 € e ritirando la carta di circolazione per l’aggiornamento, intimando al conducente di sottoporre il veicolo a visita e prova. Ciò in alcuni casi è giustissimo, in molti altri non lo è. moreL’art. 78, al comma 1, prescrive l’obbligo di visita e prova per:
a) modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell’art. 71;
b) modifiche ai dispositivi d’equipaggiamento indicati nell’ art. 72;
c) sostituzione o modifica del telaio.
Il comma 1 ha carattere esclusivamente precettivo e non prevede sanzioni, che vanno desunte da altre norme, dal 3° comma in primis.
Il comma 3 prevede la sanzione pecuniaria di 389 € in 3 distinte ipotesi:
1) veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate
– nel certificato di omologazione
– o di approvazione
– e nella carta di circolazione;