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si continua...
"Non esistono deroghe ai principi costituzionali, se non in caso di guerra – prosegue –, e anche l’emanazione dello stato di emergenza è illegittima, perché il governo non ha ricevuto neppure una legge delega dal Parlamento, che gli conferisca i poteri necessari per incidere su diritti costituzionalmente garantiti. Lo sta facendo appellandosi al decreto legislativo 1 del 2018, che però si occupa dell’organizzazione materiale e logistica per fare fronte a emergenze calamitose, come il terremoto, e non conferisce in nessun modo allo Stato poteri pieni sui cittadini". Per Dialuce, quindi, lo Stato non potrebbe assolutamente limitare la libertà personale dei cittadini, fermo restando che per ragioni di carattere sanitario e sicurezza, lo Stato può limitare la libertà di circolazione, ma di certo non annullarla. Secondo la sentenza 68 del 1964 della Corte Costituzionale, "la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, ma mai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare".