
Originariamente Scritto da
flag
premesso che non sono un convintissimoaprescinderedelgreenpass, ma comprendo che questa mia premessa possa suonare almeno un pochino come la classica premessa "premesso che non sono un no vax e che ho fatto tutte le vaccinazioni (ettecredo, erano obbligatorie, ma transeat) , dicevo, premesso che non sono un fan a prescindere della questione, ho sentito a diverse riprese molte critiche alla stessa che si basano su questioni di stampo "legale"
riporto qui un interessante summa delle questioni di cui sopra
Il Green pass è incostituzionale? È la domanda del momento. La risposta è molto facile e si può leggere nelle stesse norme della nostra Costituzione. Cerchiamo allora di fare chiarezza e di fugare tutte le false notizie in merito.
Per essere “incostituzionale”, una norma deve violare uno o più articoli della Costituzione.
L’art. 16 Cost. riconosce la libertà di movimento a tutti i cittadini salvo che una legge disponga limiti, di carattere generale (ossia per tutti i cittadini o per categorie omogenee), dettati da motivi di salute.
Dunque, è la stessa Costituzione ad ammettere limitazioni. Ed a scegliere queste limitazioni – dice sempre la Costituzione – è la legge.
Il D.L. 105/2021 che istituisce il green pass è un atto avente forza di legge, ossia equiparato alla legge del Parlamento, immediatamente efficace e, quindi, vincolante.
Pertanto, il D.L. 105 rispetta pienamente l’art. 16 della Cost. trattandosi di una legge che pone restrizioni in ragione della salute pubblica.
A ben vedere, però, il green pass non costituisce neanche una limitazione alla libertà di spostamento (come invece il lockdown) ma è solo una condizione per l’accesso, in determinate forme, ai locali (una sorta di carta d’identità per entrare in determinati luoghi).
Il green pass non è neanche un indiretto obbligo di vaccinazione visto che si può avere anche con un tampone (purtroppo ancora a pagamento) o con l’avvenuta guarigione da non più di 6 mesi (chi dice di non spaventarsi del virus potrebbe anche infettarsi e poi chiedere il Green pass, se davvero è così coraggioso…).
Chi sostiene che il green pass è contrario al regolamento UE 953/21 non lo ha letto o compreso. Il regolamento vieta che si possa usare la vaccinazione come indiretto modo per limitare la libertà di circolazione tra Stati dell’UE, senza menzionare le limitazioni interne. Anzi, le giustifica. Tant’è che riporta testualmente quanto segue: «In conformità del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica. Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi (…) sulla tutela della salute pubblica».
Insomma, l’UE dice che il green pass è legittimo (tant’è che esiste proprio il green pass europeo).
Chi sostiene che il green pass violi il regolamento Ue sulla privacy (il GDPR) non lo ha letto perché non sa innanzitutto che:
limitazioni alla privacy possono essere disposte dalle autorità per motivi di salute pubblica;
ai privati è comunque fatto obbligo di non trattare i dati dei clienti che esibiscono il green pass;
il green pass finisce per essere una documentazione al pari di un documento personale, da non pubblicare ma da esibire solo all’occorrenza come avviene appunto con gli attuali documenti di riconoscimento.
Sarebbe come dire che viola la privacy il titolare del bar che chiede la carta d’identità al minorenne prima di dargli alcolici.
Ammesso e non concesso che il green pass sia un indiretto modo per portare la gente a vaccinarsi, ciò non sarebbe incostituzionale visto che la Costituzione prevede la possibilità che la legge imponga vaccini obbligatori. Difatti, l’art. 32 della Cost. vieta trattamenti sanitari obbligatori se non per disposizione di legge: vuol dire che
la legge può prevedere deroghe nell’interesse collettivo, come già avviene per le vaccinazioni attualmente obbligatorie.
L’art. 32 cost, nell’ammettere trattamenti sanitari obbligatori, stabilisce che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal «rispetto della persona umana». Questa norma sta a significare, ad esempio, che se vi fanno una puntura non possono mostrare il vostro deretano in pubblico. Quindi, non “ci azzecca” nulla col discorso del vaccino, né del green pass.
Tutti i limiti appena elencati possono essere previsti dalla legge anche senza dichiarazione di uno stato di emergenza sanitaria. Pertanto, decade anche la favola secondo cui lo stato di emergenza sarebbe stato prorogato solo per limitare la Costituzione.
oltre a questo parere, ne linko un altro (il secondo trovato googlando) che è completamente consonante col precedente
https://www.studiocataldi.it/articol...ituzionale.asp
quindi, ferme restando tutte le possibili discussioni sulla efficacia della misura stessa, l'argomento "legittimità giuridica" sembrerebbe abbastanza chiaro, al netto dei soliti avvocati d'assalto e anche un pochino temerari