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Risultati da 1 a 10 di 26

Discussione: porta targa after market...REGOLARE!!!= ZERO MULTE?!

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  1. #1
    TCP Rider L'avatar di Rici
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    Citazione Originariamente Scritto da simone pd Visualizza Messaggio
    leggevo su dueruote che qualsiasi modifica viene fatta alla moto deve essere riportata sul libretto perchè altera le omologazioni a cui è sottoposto il veicolo anche se di per se la freccia o il portatarga è omologato.
    ne consegue che alla fine hanno ragione loro se ci inculano anche per un portatarga anche se è messo a norma.
    C@g@t@ COLOSSALE!

    Scusa Simone ma leggi qui:

    Ministero dei Trasporti - Divisione IV
    Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997



    Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
    Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
    Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
    Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:


    ex 00 0000

    Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

    Il Direttore Centrale
    Dr. Ing. Tullio D'ULISSE

  2. #2
    TCP Rider Senior L'avatar di simone pd
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    Citazione Originariamente Scritto da Rici Visualizza Messaggio
    C@g@t@ COLOSSALE!

    Scusa Simone ma leggi qui:

    Ministero dei Trasporti - Divisione IV
    Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997



    Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
    Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
    Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
    Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:


    ex 00 0000

    Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

    Il Direttore Centrale
    Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
    così ho letto su dueruote, di più non so e non mi hanno mai rotto per frecce e portatarga

  3. #3
    TCP Rider L'avatar di Rici
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    Citazione Originariamente Scritto da simone pd Visualizza Messaggio
    così ho letto su dueruote, di più non so e non mi hanno mai rotto per frecce e portatarga
    so so c'è tanta gente che dice o scrivi boiate in giro!

  4. #4
    TCP Rider L'avatar di s4_seblog
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    Citazione Originariamente Scritto da Rici Visualizza Messaggio
    C@g@t@ COLOSSALE!

    Scusa Simone ma leggi qui:

    Ministero dei Trasporti - Divisione IV
    Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997



    Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
    Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
    Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
    Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:


    ex 00 0000

    Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

    Il Direttore Centrale
    Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
    Si ma qui si parla di silenziatore, che in effetti può essere soggetto a usura, mentre il portatarga, perchè si dovrebbe usurare???
    credo che la legge applicabile al portatarga sia diversa...

  5. #5
    TCP Rider L'avatar di Rici
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    Citazione Originariamente Scritto da s4_seblog Visualizza Messaggio
    Si ma qui si parla di silenziatore, che in effetti può essere soggetto a usura, mentre il portatarga, perchè si dovrebbe usurare???
    credo che la legge applicabile al portatarga sia diversa...
    Leggi anche qua
    Accessori e Ricambi Moto - Scooter: dicembre 2006

  6. #6
    Direttore della "TCP Band" L'avatar di Luigi
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    Napoli, questa volta sul serio
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    Citazione Originariamente Scritto da s4_seblog Visualizza Messaggio
    Si ma qui si parla di silenziatore, che in effetti può essere soggetto a usura, mentre il portatarga, perchè si dovrebbe usurare???
    credo che la legge applicabile al portatarga sia diversa...
    io invece ho letto recentemente si InSella (non l'ho coprato io !!!) che non tutte le parti di una moto sono soggette alla trascrizione sul libretto ma solo alcune. Tra quelle che non hanno l'obbligo ci sono anche i silenziatori e tutte le parti di "carrozzeria" (diceva proprio cosi'), l'importante è che siano omolagate (l'omolgazione è a carico del costruttore) e che sia scritto da qualche parte

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