Non so a quanti possa interessare (a me sicuramente) però sono stato a leggere siti/forum per 2 ore e ho scoperto che..
se dichiari che non ricordi che fosse alla guida
-> non solo ti tieni i punti e la patente ma in pratica potrebbe non arrivarti la sanzione accessoria per art. 180 comma 8 e qualora ti arrivi puoi fare ricorso grazie alla sentenza della cassazione qui di seguito.
Sentenza giudice di pace Taranto
e inoltre..
Se il conducente dichiara in buona fede di non ricordare chi conduceva il suo mezzo, probabilmente perchè l’autoveicolo era utilizzato promiscuamente anche dai familiari con lui conviventi, il proprietario incorrerà, in ogni caso, nella sanzione di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S.?
Il Giudice di Pace, nella sentenza oggetto di commento, afferma che, in ipotesi del genere, l’applicazione dell’art. 180, comma 8, C.d.S. “andrebbe a sancire il difetto di memoria di una persona fisica, illecito inesistente nel sistema giuridico italiano, in quanto una interpretazione del genere sarebbe da considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale”.
Il Giudice di merito precisa che non bisogna dimenticare il principio basilare delle opposizioni alle sanzioni amministrative sancito dall’art. 3 della Legge n. 689/81 e cioè: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”[1]. Sedes materiae si può richiamare in via analogica, il principio che presiede l’imputabilità penale nullum crimen sine lege; pertanto, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge vigente.
Il Giudice di Pace, a buon ragione, afferma che “se effettivamente il proprietario dell’autovettura, non essendo stato presente al momento del compimento della violazione, in buona fede (che é il principio fondamentale, che é presunto nel sistema giuridico italiano, fino a prova contraria) non ricorda chi fosse alla guida dell’autovettura al tempo della commessa infrazione al C.d.S., (in forza al suddetto principio), non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, come nel caso di specie, comunque, all’invito dell’autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis”. Il punctum crucis sta nel comprendere se sia sufficiente una semplice dichiarazione di scienza per ritenere adempiuto l’onere rinveniente dall’art. 180, comma 8, C.d.S., o sia necessario indicare obbligatoriamente il conducente dell’autovettura al momento della trasgressione contestata e accertata (in quest’ultimo caso il proprietario si dovrebbe autodenunciare (nell’ipotesi in cui non conosca il conducente) per qualcosa che non ha o non sa di aver commesso, in violazione del principio nemo tenetur se detegere, dichiarando, pertanto, la propria responsabilità, pur di evitare di incorrere nella sanzione pecuniaria accessoria (prevista dall’art. 180, comma 8, C.d.S.). A tal proposito, secondo il Giudice adito, sarebbe sufficiente una mera dichiarazione, con la quale si dichiari che, decorso un notevole lasso di tempo dall’evento in questione, il proprietario del veicolo in buona fede non rammenti chi potesse condurre il mezzo, nelle stesse condizioni di luogo e di tempo verbalizzate. Infine il Giudice de quo rileva che, in tale alveo giuridico “il privato cittadino non può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo (prerogativa dello Stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo qualche centinaio di giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere”.
cazzo rici mi dispiace un casino... la targa sporca è ormai un imperativo
spesso un rutto vale più di mille parole
Non so se c'è anche dalle tue parti un associazione simile, ma qui a Bari c'è l' A.R.U.A. cioè un agenzia che ti permette di non pagare le multe tranne che quelle in divieto di sosta... Io sono un abbonato con la mia auto, praticamente c'è un'iscrizione annua (80 euri il primo anno, 50 euro dal secondo anno in poi), quando ti becchi una multa, la porti da loro, paghi il 20% dell'importo della multa e loro fanno tutto il resto...
ARUA Associazione Regionale Utenti Auto - Puglia - Bari - multe, difesa, automobilista, autovelox, bollo, ricorso, cartelle esattoriali, multe, contravvenzioni, photored
Ultima modifica di makaio; 13/11/2007 alle 09:08
E' ufficiale: Io Amo l'ABRUZZO...
Allora a me è capitata la stessa cosa
multa superando il limite di 49 km/h
Mi arriva la multa, e in più dovevano esserci decurtazione di 10 punti e ritiro da 3 a sei mesi.
Manda la raccomandata in cui non so chi era alla guida e a distanza di un mesetto mi arriva la seconda multa per non aver fornito i dati di chi era alla guida ed era di 367 euro
Allora ho fatto ricorso perchè la sanzione accessoria doveva essere di 250 euro e mi hanno accettato il ricorso
in totale ho quindi pagato i 327 (mi pare) euro della multa e i 250 euro della sanzione accessoria ma mi sono tenuto i punti e soprattutto non mi hanno ritirato la patente.......
.....STRUNZZZ VAGABONDO......
sono 250€...
è strano come è piccolo il mondo...
io prendo la multa dai vigili di padova (e tu sei di padova)
tu prendi la multa dai vigili di agordo (e io sono di belluno, anche se abito sempre più a padova)
ti risparmio un viaggio.... la tabella di indicazione del velox c'è.... è segnalato...(se l'hai presa entro il comune di agordo tutte le frazioncine hanno le loro belle indicazioni in modo che i chips si possono mettere ovunque lungo la strada rimandendo nei termini di legge)...
comunque, anche se tu mi avevi detto (x il mio caso personale) di pagare e stare zitto visto che ero in torto......
...io ti dico di fare ricorso (tenta che non si sa mai)
Puoi alzarti anche molto presto ma il tuo destino si è alzato un'ora prima....!
Ciao cavy!
ho telefonato Alla gentile piedipiatti di San Tomaso d'Agordo, e mi ha detto che la sanzione accessoria é di 250 euro e non serve mandare una comunicazione per indicare che non si é in grado di stabilire chi fosse alla guida.
E' vero, ti dissi di pagare perchè purtroppo le strisce pedonali si chiamano pedonali e nel mio caso il limite di velocità non l'ho rispettato!
pago e per di più pago i 250 euro della sanzione accessoria perchè i punti e soprattutto la patente la voglio tenere in tasca.
Sicuro é che quando tornerò la prossima stagione in montagna non mi fregheranno più (le ultime parole..) e la targa la sporcherò sempre!
Ciao e in bocca al lupo per il tuo ricorso!![]()