Dal sito della Polizia di stato:
n vigore dal 23 agosto nuove regole della strada e sanzioni più severe soprattutto per chi guida moto e motorini, ma non solo. Gli articoli 5 e 5 bis della legge 168/2005, oltre a confermare il contenuto delle modifiche introdotte con il decreto-legge 115/2005, hanno modificato 5 articoli del codice della strada e per la precisione il 97, 116, 208, 213, 214 e introdotto una nuova ipotesi di revoca della patente con l'articolo 130-bis.
Per quanto riguarda il cosiddetto "popolo delle due ruote" ci sono molte novità. La più importante è l'inasprimento delle sanzioni che prevede la confisca del veicolo (ciclomotore, motociclo o motoveicolo) che, secondo le disposizioni del comma 2-sexies dell'articolo 213, scatta nei casi in cui si violino gli articoli 169 comma 2 e 7 , 170 e 171 del Codice e cioè quando:
* si viaggia in numero di persone superiore a quello previsto
* si guida senza casco o con un casco non allacciato o non omologato
* si trasportano animali non in gabbia o oggetti non solidamente assicurati
* non si è seduti in posizione corretta e con entrambe le mani sul manubrio
* il conducente traina o si fa trainare da un altro veicolo
* si solleva la ruota anteriore
La stessa sanzione accessoria viene applicata anche nei seguenti casi:
* si circola con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo
* si guida in stato di ebbrezza da alcol o da sostanze stupefacenti
* si fugge dal luogo di un incidente dopo aver cagionato danni a persone
* si circola con un veicolo che è servito a commettere un qualsiasi altro reato
L'articolo 97 del Codice della Strada è stata modificato al 2 comma dove viene specificato che la targa di un ciclomotore, sebbene a carattere personale, può essere abbinata solo a un veicolo.
Per quanto riguarda ancora la circolazione dei ciclomotori le modifiche apportate all'articolo 116 prevedono che:
1. Dal 1 ottobre 2005 i maggiorenni, che non possiedono la patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (cosiddetto patentino).
2. Coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre 2005 possono ottenere il patentino frequentando solo un corso di aggiornamento. Per gli altri invece è previsto, dopo il corso, la necessità di superare un esame.
3. Per tutti è stato introdotto l'obbligo di possedere i requisiti psico-fisici che sono richiesti anche per la patente A.
4. Il patentino ha una scadenza di validità e può essere sospeso o revocato per mancanza dei requisiti psico-fisici.
5. Chi ha la patente di guida sospesa non può guidare neanche il ciclomotore a meno che la sospensione non sia relativa ad eccesso di velocità (art. 142, comma 9, CdS)
Sono state confermate le sanzioni già in vigore dall’1 luglio per coloro che affidano il proprio ciclomotore a persone che non abbiano conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida. La sanzione amministrativa prevista per l'affidamento incauto va da 357 euro a 1.433 euro (art.116, c.12 vedi circolare).
----- INTERPRETAZIONE ------------------
La guida in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze
stupefacenti: profili normativi e procedurali
Le regole in vigore dopo la conversione del d.l. Bianchi
• Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti è
reato:
• è prevista la duplice sanzione dell’ammenda da € 1.000,00 a € 4.000,00 e
dell’arresto fino a tre mesi (rispetto al passato sono state aumentate le
sanzioni penali),
• [e la pena non può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo
di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie
traumatologiche pubbliche, poiché hp soppressa nella conversione del D.L.];
• inoltre, v'è in ogni caso la sospensione in via amministrativa della
patente di guida del conducente, per un periodo da 6 mesi a 1 anno.
• La violazione comporta la decurtazione di 10 punti dalla patente.
• Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
• Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di alterazione, per
cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e
condurlo presso il luogo indicato dall’interessato e peraltro non sia possibile
provvedere diversamente, può essere sequestrato.
• Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o
quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la
patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni
al prefetto.
• Se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o
ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.
• È stato introdotto un aggravamento di pena in caso di sinistro: la pena è
raddoppiata se il conducente in stato di alterazione da stupefacenti provoca
un incidente stradale (analogamente a quanto previsto per la guida in stato
di ebbrezza alcolica).
• L'illecito per il resto ricalca il modello dell'art. 186 N.C.d.S., anche per quanto
attiene al test con strumenti portatili, con la previsione altresì del prelievo di
campioni di liquidi biologici e di apposita visita medica sul conducente, della
sospensione disposta dal Prefetto sino all'esito della visita di revisione, della
sanzione solo amministrativa in caso di rifiuto di sottoporsi al test o ai prelievi.
• È disposto che i verbalizzanti ritirino in via cautelare la patente per gg.
10 al massimo, se gli esami clinici non siano immediatamente
disponibili ma il test abbia dato esito positivo e ci siano fondati motivi di
ritenere l'alterazione da uso di stupefacenti.
Quest'ultima regola (comma 5-bis dell'Art. 187 N.C.d.S.) è stata dal D.L.
Bianchi estesa anche all'Art. 186 N.C.d.S., con un richiamo ad hoc.