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Risultati da 1 a 10 di 14

Discussione: Sanzione Accessoria, c'è una scadenza?

  1. #1
    TCP Rider L'avatar di Rici
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    Sanzione Accessoria, c'è una scadenza?

    Ad ottobre 2007 mi é stata notificata una multa da un piccolo Comune bastardo disperso nelle Dolomiti.
    La sanzione prevedeva il ritiro della patente così, contattato telefonicamente il Comando dei Vigili del Comune in questione, ho ritenuto di non comunicare i miei dati e pagare solo la multa, aspettando quindi la sanzione accessoria di 250 euro.
    Ad oggi ancora nulla.
    9 mesi.
    Ci sarà mica un termine ultimo dopo il quale non s'è più tenuti a pagarla?

  2. # ADS
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  3. #2
    TCP Rider Senior L'avatar di F@bio
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    mah...per le multe hanno 150 giorni di tempo per la notifica.......in questo caso non sò se è lo stesso

  4. #3
    Moderatore in cachemire L'avatar di Filomao
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    Ma piuttosto, sei ancora vivo? Che fine hai fatto?
    L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida, l'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità.

  5. #4
    TCP Rider Senior L'avatar di Fulvioz
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    Ue... Pensa venire ai giretti piuttosto!!! Per la multa non pensarci su...

  6. #5
    TCP Rider L'avatar di cubo23
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    SECONDO ME' VIENE IL NONNO DI HEIDI A NOTIFICARTI IL TUTTO
    E SI PORTA VIA ANCHE LA MOTO!!!!
    VA CHE SCHERZO

  7. #6
    TCP Rider L'avatar di Rici
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    Citazione Originariamente Scritto da Filomao Visualizza Messaggio
    Ma piuttosto, sei ancora vivo? Che fine hai fatto?
    internet qualche minuto a settimana..

  8. #7
    TCP Rider Senior L'avatar di Medoro
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    Il tetto max x la notifica delle multe adesso è di 180 giorni
    DIO esiste,ma state tranquilli,non sono IO

  9. #8
    TCP Rider L'avatar di roth
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    sei a posto, se arriva è nulla per tardività della notifica.

    Art. 201. (1) (2)
    Notificazione delle violazioni.

    1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

    1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

    a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

    b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

    c) sorpasso vietato;

    d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

    e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

    f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

    g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

    1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.

    2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

    2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.

    3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

    4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

    5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

    5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

    (1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
    (2) Vedi art. 384, art. 385 e art. 386 reg. cod. strada.

    Art. 202. (1)

    no è di 150 giorni.
    Ultima modifica di roth; 01/08/2008 alle 13:55 Motivo: UnionePost automatica

  10. #9
    TCP Rider L'avatar di Rici
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    ..grazie ma sto aspettando da 9 mesi la SANZIONE ACCESSORIA non il VERBALE della multa..

    qualcuno sa se c'è un limite o può arrivare anche dopo 10 anni?

  11. #10
    TCP Rider Senior L'avatar di steo
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    Milano, la mia città...
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    Citazione Originariamente Scritto da Rici Visualizza Messaggio
    ..grazie ma sto aspettando da 9 mesi la SANZIONE ACCESSORIA non il VERBALE della multa..

    qualcuno sa se c'è un limite o può arrivare anche dopo 10 anni?
    ciao rici, mi informo dalla mia zav che è avvocato e poi ti faccio sapere!!!

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