Il Ministero delle Infrastrutture, con il parere n. 75730/08 , precisa che l'utilizzo dell'auto-civetta per la rilevazione del controllo di velocità, anche se presegnalato, può essere causa di ricorso e conseguentemente di annullamento del verbale.
Il Ministero specifica, infatti, che l'utilizzo del mezzo in questione potrebbe comportare una "mancata percezione visiva della presenza della postazione di controllo" che non consente di soddisfare il requisito della "visibilità" richiesto, come condizione imprescindibile ai fini della validità della procedura di accertamento, dal decreto legge n. 117/07 .
Parere 25/09/2008, prot. n. 75730 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
L'art. 3 c.1 lett. B), del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell'art. 1 c.1 lett. a) e c).
In occasione di espletamento dell'attività di accertamento ai sensi dell'art. 142, con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata "percezione visiva" della presenza della postazione di controllo e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della "visibilità" richiesto come "condicio sine qua non" ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dalla legge sopra citata.
![]()