Citazione Originariamente Scritto da Filomao Visualizza Messaggio
Che dice?

Certo pero' che se c'e' una distanza minima o sempliemente una legge che dice che le strisce non vanno calpestate con nessuna parte del mezzo la vedo inutile fare ricorso.
Presentando il ricorso al Prefetto e facendo istanza ex art 204 Cds di essere ascoltati, la Prefettura è tenuta a inviare un avviso di convocazione entro un certo termine (v. anche art. 203 Cds) dal ricevimento del ricorso...in mancanza della convocazione nei termini il ricorso è da ritenersi accolto.
Qui a Roma è facile vincere il ricorso in questo modo in quanto la prefettura - perennemente intasata (anche se ultimamente sembra meglio organizzat) - non riesce mai a rispondere nei termini.



Art. 204 - Provvedimenti del prefetto
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 (1), ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, ....... Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto (2).

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità (2).