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Risultati da 11 a 20 di 23

Discussione: MULTA SCADUTA: cosa devo fare? help!

  1. #11
    TCP Rider Senior L'avatar di edotto
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    Citazione Originariamente Scritto da Batt Visualizza Messaggio
    beh per mia fortuna ero a 98kh\h su limite di 50!
    cmq è la seconda quest'anno quella in moto l'o gia pagata (150 € + 250€ per tenermi i punti).. ma questa mi distrugge cazzo..
    Ma a 98Km/h su limite 50 sono 48 in eccedenza...non dovrebbe esserci anche il ritiro patente con 10 punti in meno???

    Citazione Originariamente Scritto da toro69 Visualizza Messaggio
    non e' piu' cosi'........da luglio sono 8 mesi fidati......
    Mi fido allora...
    Ultima modifica di edotto; 19/12/2008 alle 12:23 Motivo: UnionePost automatica

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  3. #12
    TCP Rider L'avatar di toro69
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    Citazione Originariamente Scritto da toro69 Visualizza Messaggio
    Mi dispiace deluderti.......ma ci sono 8 mesi di tempo per essere recapitata....
    io sto' incrociando ancora le dita in quanto sono passato con la ducati che avevo prima a 230 km/h
    avanti ad un velox messo dentro la volante della polizia stradale....e gli 8 mesi mi scadono il 15 di gennaio.....dopo di che c'e' la prescrizione...
    Citazione Originariamente Scritto da toro69 Visualizza Messaggio
    fino a luglio scorso erano 6 mesi adesso sono diventati 8 purtroppo....
    spero solo di arrivare al 15 gennaio incolume.......non c'e' giorno che non ci pensi....anche perche' il limite in superstrada era 110.....
    Citazione Originariamente Scritto da yatta Visualizza Messaggio
    se la multa ti e' stata notificata oltre i 150 gg...allora puoi rivolgerti per l'eventuale ricorso ad un Giudice di Pace....
    puoi anche farlo al Prefetto stesso pero' l'istanza devi presentarla presso l'autorita' che ha elevato la sanzione...Carramba, Polizia, Vigili Urbani.....
    Citazione Originariamente Scritto da edotto76 Visualizza Messaggio
    Quoto, anche a me risultano i 150gg dal rilevamento dell'infrazione al momento della notifica... magari le cose sono cambiate...boh...
    Scusate confermo 150 giorni....salvo che il veicolo nel frattempo non sia stato rivenduto altrimenti scatterebbero altri 150 giorni....(che e' il mio caso..)
    comunque ho contattato proprio ora la polizia stradale secondo loro non arriva piu' al max passano 4 mesi anche cambiando intestatario....ma per fare la prova del nove e levarmi questa grossissima paranoia mi hanno dato un numero diretto a cui comunicare la targa(logicamente della mia provincia) e loro sapranno dirmi con certezza se e' stata elevata contravvenzione o meno..
    purtroppo dovro' aspettare lunedi' mattina perche' l'ufficio ha gia' chiuso...
    LA CALMA E' LA VIRTU' DEI FORTI......
    MA ANCHE I FORTI PERDONO LA PAZIENZA......

  4. #13
    TCP Rider Senior L'avatar di papitosky
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    purtroppo......pagare

  5. #14
    TCP Rider Senior L'avatar di Big Marino
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    Citazione Originariamente Scritto da Batt Visualizza Messaggio
    beh per mia fortuna ero a 98kh\h su limite di 50!
    cmq è la seconda quest'anno quella in moto l'o gia pagata (150 € + 250€ per tenermi i punti).. ma questa mi distrugge cazzo..
    stai attento che se commatti la stessa infrazione dell'arco di due anni c'è il ritiro della patente.
    Credimi ci sono passato per le cinture, e per lo scadere dei due anni alla prima mancavano 15gg.
    “L'amico è quello che al momento giusto te lo mette in quel posto"

  6. #15
    TCP Rider L'avatar di Batt
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    Citazione Originariamente Scritto da Big Marino Visualizza Messaggio
    stai attento che se commatti la stessa infrazione dell'arco di due anni c'è il ritiro della patente.
    Credimi ci sono passato per le cinture, e per lo scadere dei due anni alla prima mancavano 15gg.
    eh infatti per me è la 2° multa cosi in quest'anno, mi ritirano la patente???
    Tratto dal poeta contemporaneo Pitt: "Sempre sora..come l'oio"

  7. #16
    TCP Rider Senior L'avatar di Medoro
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    il sito dell'ACI riporta questo:
    Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all'estero) all'effettivo trasgressore oppure, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti obbligati in solido, secondo quanto risulta dai registri del P.R.A. o del Dipartimento per i trasporti terrestri ("Motorizzazione").
    Si procede, inoltre, alla notifica nei confronti dei suddetti soggetti, quando pur essendo individuato l'effettivo trasgressore non se ne conosce la residenza, la dimora o il domicilio.
    Peraltro, per reperire informazioni utili ai fini della notifica del verbale sia all'effettivo trasgressore sia agli altri soggetti obbligati, è possibile far ricorso alle notizie riportate presso l'Anagrafe tributaria.
    La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado di identificarlo.
    Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero) dall'avvenuta violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che lo legittimano l'obbligo di pagare si estingue per la persona che ha ricevuto la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione sarebbe quindi invalido. È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di pace.
    Tra le circostanze che giustificano il ritardo di notifica (che devono comunque essere riportate nel verbale) vi è ad esempio la necessità di accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione; altra ipotesi è quando, a seguito di incidente, la violazione è successivamente accertata a seguito delle indagini svolte dall'organo di polizia intervenuto.
    Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento; tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca la notifica "formale" e le maggiori spese ad essa connesse.
    DIO esiste,ma state tranquilli,non sono IO

  8. #17
    TCP Rider Senior L'avatar di yatta
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    Una moto senza catena...e acqua
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    Citazione Originariamente Scritto da Medoro Visualizza Messaggio
    il sito dell'ACI riporta questo:
    Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all'estero) all'effettivo trasgressore oppure, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti obbligati in solido, secondo quanto risulta dai registri del P.R.A. o del Dipartimento per i trasporti terrestri ("Motorizzazione").
    Si procede, inoltre, alla notifica nei confronti dei suddetti soggetti, quando pur essendo individuato l'effettivo trasgressore non se ne conosce la residenza, la dimora o il domicilio.
    Peraltro, per reperire informazioni utili ai fini della notifica del verbale sia all'effettivo trasgressore sia agli altri soggetti obbligati, è possibile far ricorso alle notizie riportate presso l'Anagrafe tributaria.
    La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado di identificarlo.
    Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero) dall'avvenuta violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che lo legittimano l'obbligo di pagare si estingue per la persona che ha ricevuto la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione sarebbe quindi invalido. È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di pace.
    Tra le circostanze che giustificano il ritardo di notifica (che devono comunque essere riportate nel verbale) vi è ad esempio la necessità di accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione; altra ipotesi è quando, a seguito di incidente, la violazione è successivamente accertata a seguito delle indagini svolte dall'organo di polizia intervenuto.
    Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento; tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca la notifica "formale" e le maggiori spese ad essa connesse.
    avevo sintetizzato il tutto circa 20 messaggi dietro...ma meglio i dettagli cosi' non rischi domande e risposte inutili...
    JESSIKINA ti portero' sempre con me...
    L' Aquila e' tornata a volare...
    LA MIA MOTO - TRISTAN

  9. #18
    TCP Rider L'avatar di bellosguardo
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    Citazione Originariamente Scritto da toro69 Visualizza Messaggio
    fino a luglio scorso erano 6 mesi adesso sono diventati 8 purtroppo....
    spero solo di arrivare al 15 gennaio incolume.......non c'e' giorno che non ci pensi....anche perche' il limite in superstrada era 110.....
    6 mesi?!
    aspetta che chiamo il mio amico ai piani alti perchè questo ritardo è veramente inaccettabile vedrai che in meno di una settimana te la faccio avere
    Chi sta per morire chiede acqua poiché sa che contiene la vita

  10. #19
    TCP Rider L'avatar di blade62
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    caso di violazione al Codice della strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 150 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 150 giorni decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il 150° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.
    Oltre i 150 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della strada), in tal caso il termine di 150 giorni decorre dalla data in cui il comando Arma Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale ecc. ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.
    Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana e non sono sicuro della prima.

  11. #20
    TCP Rider Senior L'avatar di Medoro
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    Citazione Originariamente Scritto da yatta Visualizza Messaggio
    avevo sintetizzato il tutto circa 20 messaggi dietro...ma meglio i dettagli cosi' non rischi domande e risposte inutili...
    non avevo visto
    fuma fuma con quello che costano poi
    DIO esiste,ma state tranquilli,non sono IO

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