secondo il codice, i mezzi parcheggiati (ovviamente non in aree private) sono da intendersi in circolazione ai fini dell'applicazione delle norme...
il riferimento normativo è l'art. 3 n. 9) codice della strada:
"Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
[...]
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada"









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