E, allora,per finire....
Art. 5
( Termini )
1. Il venditore è responsabile , a norma dell’art. 3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 3 , comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto con l’esecuzione del contratto , può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’art. 3 , comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .
Art.7 ( Carattere imperativo delle disposizioni )
1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’ art. 5 , comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario , abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell’ Unione Europea .