Vedo che c'è un po' di confusione.
Nel codice della strada vige il principio della contestazione immediata per consentire al cittadino di svolgere il suo diritto di difesa (per esempio il caso classico di chi prende una corsia riservata ai mezzi pubblici perché a bordo ha un passeggero in pericolo di vita e sta andando in ospedale).
La contestazione non immediata con notifica successiva del verbale al proprietario del veicolo è invece un'eccezione.
Il codice, nel regolamento attuativo (art. 384) esemplifica i casi in cui vale questa eccezione.
Casi che la giurisprudenza non ritiene tassativi. Inoltre nel verbale non contestato immediatamente l'agente deve indicare i motivi che non gli hanno consentito di procedere alla contestazione immediata.
Art. 384. Regolamento di Attuazione
Casi di impossibilità della contestazione immediata
1.*I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del Codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a)*impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;*
b)*attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;*
c)*sorpasso in curva;*
d)*accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;*
e)*accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;*
f)*accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo
Nel caso del nostro amico, gli agenti dovrebbero scrivere bel verbale che non hanno proceduto alla contestazione immediata perché sono ignoranti della materia!
Faccio seriamente fatica (sono ironico) a ritenere un valido motivo quello della mancata conoscenza della sanzione da comminare da parte dell'agente in quanto sprovvisto di prontuario delle sanzioni del codice della strada.
Sarebbe come se il pubblico ministero o l'avvocato chiedessero al giudice un rinvio dell'udienza perché sono sprovvisti di codice penale e non ricordano a memoria l'articolo di legge che viene contestato all'imputato!
Io penso quindi che non ti arriverà nulla.
Se invece ti arriverà qualcosa (meglio, arriverà al proprietario dell'auto se diverso da te), i casi son tre:
- omettono di indicare il motivo per il quale non ti hanno contestato immediatamente la violazione
- indicano un motivo falso
- indicano il motivo vero, rendendosi ridicoli.
In tutti e tre i casi puoi impugnare la sanzione davanti al prefetto entro 60 giorni dalla notifica, o davanti al giudice di pace del luogo della commessa infrazione entro 30 giorni.
Sta a te poi decidere se pagare una sanzione sostanzialmente giusta, ma formalmente errata.
A questo proposito guai se non ci fossero dei requisiti di forma per gli agenti di polizia. Se non ci fossero saremmo in uno stato di polizia e non di diritto.
Ciao
Enrico