mai sentito di scritture private fra privati ma sarebbe da farla per evitare futuri malintesi e situazioni di discordanza. Ti disimpegni da ogni rapporto con la tua ex moto e stai + tranquillo
Visualizzazione Stampabile
mai sentito di scritture private fra privati ma sarebbe da farla per evitare futuri malintesi e situazioni di discordanza. Ti disimpegni da ogni rapporto con la tua ex moto e stai + tranquillo
è chiaro che stavo esagerando e " scherzando" però anche nel caso del cerchio come si fa a dimostrare chi ha piegato lo stesso?
Ho l'impressione che su questa cosa ci possono essere decine di interpretazioni..penso comunque che chi vende una moto tralasciando di dire che ha dei difetti strutturali come cerchio , ammo etc..sia un disgraziato..
in realtà quando si tratta fra veri motociclisti va da se che chi compra si assumerà gli oneri di eventuali rotture...
ma in giro ci sono anche i furbi :ph34r:
Per me, se la moto non è coperta da garanzia ufficiale...
Vale la regola del visto e piaciuto....
ESATTO....non esistono garanzie o rivalse sul venditore, a meno che non venga constatato in giudizio che l'oggetto in vendita (qualsiasi, non solo la moto), nel momento del trasferimento di proprietà, non presenti difetti non visibili al compratore e taciuti dal venditore.
in questo caso si ha dolo del venditore e gli è imputabile la riparazione del mezzo
si applicherà la normativa contenuta nel codice civile e che è la medesima che si applicava anche prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. L'art. 1476 del codice civile, ci dice quali sono gli obblighi del venditore: egli dovrà consegnare la cosa al compratore, fargliene acquistare la proprietà o il diritto e garantire il compratore dall'evizione (cioè che il compratore sia privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerti un difetto, anteriore alla vendita, nel diritto del venditore) e dai vizi della cosa. I rimedi a disposizione del compratore, però, sono diversi da quelli previsti in caso si acquisti da un concessionario, e ambedue prevedono l'intervento giurisdizionale. Tali rimedi sono: 1) l'azione redibitoria, che è una forma di domanda con la quale si chiede la risoluzione del contratto, 2) l'azione estimatoria, con la quale il venditore chiede una riduzione del prezzo in rapporto ai vizi della cosa. In ogni caso poi di mancanza di buona fede del venditore (quando questi non sia riuscito a provare che ignorava in buona fede i difetti), questi sarà sempre tenuto a risarcire gli eventuali danni.
visto provato e piaciuto,tu firmi lui paga e buona giornata
that's it
ah..eviterei in ogni caso scritture private,perche possono essere impugnate in ogni momento per qualsivoglia ragione da ambedue le parti,e creare casini infiniti
Grazie American..molto professionale:wink_:
grazie ancora e buona serata a tutti
stefano
E' corretto il "visto e piaciuto" (implicito, senza scritture). Nessuna garanzia nè reponsabilità tra privati. L'unica "garanzia" che ha l'acquirente è il rimborso (totale o parziale) se riesce a provare la malafede del venditore (cosa non facile se è un oggetto soggetto ad usura), dopo un giudizio civile vinto ovviamente...
Viceversa se non c'è malafede e realmente la moto si rompe dopo poco tempo un accordo si trova, tra persone civili...
L'amico American11 ha dimenticato di incollare anche questa nota, più importante di tutto quanto detto:
Le azioni hanno rigorosi termini per la loro attivazione: otto giorni dalla scoperta del vizio, pena di decadenza, per la sua denunzia al venditore, e un anno dalla consegna per la relativa azione, altrimenti l'azione si prescrive.
Bye:wink_: