Originariamente Scritto da
macheamico6
Allora. Svelato l'arcano.
Esordisco subito chiedendo venia: ho sostenuto una tesi sbagliata.
Comunque ho un'attenuante non da poco.
La norma è stata recentemente cambiata da una sentenza della Cassazione dello scorso anno (poi vedrò di avere i riferimenti).
Infatti mentre fino soltanto all'anno scorso, per quanto potesse apparirvi assurdo dal tenore dei post in risposta a quanto da me sostenuto, era esattamente come dicevo io, ora l'amministratore, dopo aver effettuato TUTTA l'operatività volta al recupero del credito nei confronti del condomino moroso (solleciti ufficiali, messa in mora, decreto ingiuntivo) o anche in itinere se vi è il rischio dell'interruzione di servizi primari, può e deve richiedere il pagamento di quanto dovuto dal moroso in quota parte per i loro millesimi di proprietà ai restanti condomini.
Se essi non pagano, in aggiunta a quello in capo al moroso "originale", sarà costretto a fare tanti decreti ingiuntivi per quanti sono i condomini che, giocoforza, a questo punto saranno tutti morosi.
Insomma, nell'esempio che facevo dei 20 proprietari dei quali 2 morosi, o decreti ingiuntivi dovranno essere 20.
@Shining & Armageddon - Come avevo scritto, non m'ero fatto un giro sul web.
La fonte era unicamente data da esperienza personale.
In un palazzo dove ho una proprietà immobiliare, tre anni fa l'amministratore, che sapeva che non sarebbe stato confermato, per creare volutamente degli attriti tra i condomini e farci così un dispetto pensò bene di richiedere a uno solo di essi (che non ero io) il pagamento del consistente arretrato di un proprietario.
All'epoca ci informammo e ci dissero che ciò era lecito in quanto consentitogli dalla legge, ma poi lo fregammo poiché indagammo a fondo e scoprimmo che non aveva operato come la normativa pretendeva (solleciti tardivi e a distanza di troppo tempo, tardivo avvio della procedura di recupero coatto, mancata informativa in tempi non sospetti dell'insolvenza del condomino agli altri proprietari, e altre cosette ancora).