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giusto! La prudenza, in questi casi, non è mai troppa!... :biggrin3::wink_:
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giusto! La prudenza, in questi casi, non è mai troppa!... :biggrin3::wink_:
ti han fregato
BANNATE THE DOG
ha fatto un casino in 3 sec:mad:
Ecco quello che mi serviva:wink_::wink_:
grazie signorina:biggrin3:
Si infatti dal'assi triumph mi hanno confermato tutto:wink_:
No io ho un'assicurazione bonus malus normalissima,non pago franchigie ne sono menzionate nel contratto,ne tanto meno mi sono impegnato ad andare da solo,mi sa che fanno un pò come cazzo vogliono:mad:
Non mi frega nessuno,solo le donne,e spero che lunatica non lo stia facendo:laugh2::laugh2::laugh2::laugh2::laugh2::laugh2:
Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005)
TITOLO X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I
NATANTI
CAPO I
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
Art. 122
(Veicoli a motore)
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non
possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i
terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del
codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su
proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di
assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai
trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà
del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o
del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo
283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata
all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma,
secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di
premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e
del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli
altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni
nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le
maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello
Stato in cui stazionano abitualmente.
Art. 141.
(Risarcimento del terzo trasportato)
1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.
L' Art. 142 e' inerente il Diritto di surroga dell'assicuratore sociale ......
Il riferimento al terzo trasportato e' presente in polizza...se si legge..il
contratto lo si trova agevolmente...come si trova agevalmente scritto
in quasi tutti i contratti che nelle esclusioni e rivalse vi e' anche presente
il traporto in difformita' dei trasportati su ciclomotori..motocili.
si come no,non ho certi poteri,e cmq se fossi stao io si sarebbe capito,avrei scritto sbagliato:laugh2::laugh2::laugh2::laugh2:
cmq guarda salvo lui si che è utile non come te:mad::wub:
grazie salvo adesso lo stampo e glilo sbatto in faccia:rolleyes:
Attenzione... puo' capitare che ci siano delle garazie accessorie...anche per quanto riguarda i trasportati...ad esempio la RC dei trasportati che e' inerente i danni che
cagionano i trasportati...e non il danno subìto dalgli stessi....ma questo non giustifica
la cifra che ho letto in precedenza... presumo sencondo me si riferisse all'infortunio
del coducente e che ci sia stata una incomprensione....
Mi raccomando...quando stampi cancella il mio ''nome'' :biggrin3:
e poi rileggi il contratto per bene... ciao