lo sconto era solo per il pezzo in esposizione......ma doveva essere cmq nuovo.
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No io non parlo di svista, io dico che se la commessa ha sottratto il telefono se lo e' usato , ha visto che non ci si trovava e lo ha rimesso a posto il propietario che colpa ne ha? Quando mi e' successo a me c'erano pure dei numeri nella rubrica del telefono che non erano i miei, ma ribadisco che mi e' successo da un'altra parte! Ti dico che non lo chiamo il propietario perche' sarebbe scorretto,voglio che tu venga ascoltato e risarcito come chiunque altro, ma tienimi aggiornato che se cosi' non fosse gli parlo io!
Quando si tratta di elettronica, qualsiasi oggetto fosse, non voglio assolutamente che ci abbia messo le mani nessuno.
Pertanto stò molto attento che la confezione si presenti non solo integra, ma se provvista del sigillo di sicurezza (molte confezioni ce l'hanno), che esso non sia stato toccato al di là dell'integrità della confezione.
TASSATIVO !!!
E se ci dovesse essere nel negozio un unico articolo di ciò che cerco, se è stato in esposizione non lo prendo neanche mi venisse offerto col 30% di sconto.
Nel tuo caso sapevi che era un cellulare che era rimasto in esposizione (non ci hai detto, forse perché neanche tu hai chiesto -e se così è hai fatto male-, se per tre giorni, tre settimane o tre mesi). E se era in esposizione è assolutamente normale che la gente ci abbia scattato delle foto, fatto filmati, o provato a mandare sms.
ORA. Premesso che in ogni caso male ha fatto il negoziante a non resettare il telefono, se hai foto o filmati essi devono essere stati realizzati esclusivamente all'interno del negozio; se hai sms essi devono stare tra le bozze, perché fossero stati inoltrati o ricevuti è ovvio che era stata inserita la sim, e se ci è stata messa vuol dire che il cellulare era stato venduto (a me non è mai capitato di vedere che in negozio mettano la sim per provare il telefono).
In ogni caso hai le date e le ore in cui è stato usato il cellulare per tali funzioni.
Infine, come già ti è stato suggerito, hai la possibilità di accertare se il telefono ha "parlato", e se sì per quanto tempo.
Se avesse "parlato", cosa comunque anomala in quanto, come ti ho detto, in negozio al limite si provano le funzioni, ma non viene inserita la sim per testare la conversazione, a mio avviso ti dovrebbe dare qualche decina di secondi, al limite un paio di minuti. Se il contatore dovesse darti una durata superiore mi preoccuperei perché è forte il sospetto che l'apparecchio fosse stato già acquistato per poi essere riportato in negizio: perché ??? L'acquirente potrebbe averci ripensato (scorretto in ogni caso il negoziante a riprenderselo e a venderlo nuovamente per nuovo), OPPURE il telefono non andava bene?
Ricordati che i 15 minuti di timer totale valgono soltanto nel caso in cui l'apparecchio non vada bene, per poter pretendere il cambio dal negoziante anziché attivare la garanzia prevista dalla legge (che ti costringerebbe a consegnare l'oggetto per poi riaverlo dopo X tempo). Quindi in caso di acquisto il timer deve stare a ZERO oppure, al limite, come ti ho detto, segnare max un paio di minuti.
Avendo letto che il tuo negoziante è noto per essere una persona seria e corretta, penso in definitiva che sia in buona fede e che, magari per la ressa pre-natalizia, abbia soltanto omesso alcune elementari regole commerciali.
Spero di esserti stato utile.
io dico solo una cosa, se le cose non le sapete, non sparate minchiate a raffica solo per sentito dire....
esiste il diritto di recesso
Consumatore A: “Qualche giorno fa ho comprato un orologio via Internet, ma ora che me lo sono provato ci ho ripensato. Cosa posso fare?”
Consumatore B: “Stamani ho acquistato un paio di scarpe nel negozio sotto casa mia, ma dopo che me le sono portate a casa e le ho provate insieme ai miei vestiti, mi sono accorta di aver fatto un acquisto sbagliato. Ho diritto a restituirle al negozio?”
E' capitato a tutti di fare un acquisto e poi pentirsene, ma, mentre il consumatore A ha diritto al ripensamento (il cosiddetto diritto di recesso), il consumatore B dovra' tenersi le scarpe. In questa scheda spieghiamo quando e come si puo' esercitare il diritto di recesso o di “ripensamento”.
Salvo diversi accordi contrattuali tra le parti, il diritto di recesso/ripensamento non e' previsto per gli acquisti effettuati da aziende/professionisti con partita iva.
VENDITE IN NEGOZIO O IN ALTRI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE
Non esiste il diritto di recesso se non a discrezione del venditore. Quindi occhio a cosa si acquista.
VENDITE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE
(a domicilio, per strada, in alberghi, per posta, eccetera)
Si puo' recedere senza penalita' e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso ha sessanta giorni per il ripensamento.
Attenzione, non esiste il diritto di recesso per i contratti relativi:
- alla costruzione, vendita, e locazione di beni immobili;
- alla fornitura di prodotti alimentari o di uso corrente consegnati con scadenza regolare;
- alle assicurazioni (*);
- agli strumenti finanziari (*);
- a servizi che sono gia' stati eseguiti (interamente).
(Per approfondire clicca qui)
(*) Per i contratti a distanza che hanno per oggetto servizi di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione e di previdenza sociale clicca qui
VENDITE A DISTANZA
(via internet, per telefono, eccetera)
Si puo' recedere senza penalita' e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso ha novanta giorni per il ripensamento.
Attenzione, non esiste il diritto di recesso per le vendite a distanza:
- di strumenti finanziari;
- tramite distributori automatici;
- tramite telefono pubblico;
- per la costruzione e acquisto di beni immobili (per i contratti di locazione a distanza esiste invece il diritto di recesso);
- per la fornitura di prodotti alimentari o di uso domestico corrente consegnati con scadenza regolare;
- di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando e’ prevista una data o un periodo determinato per la fornitura (per esempio con prenotazione);
- di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima di 10 giorni lavorativi;
- di beni e servizi il cui prezzo e’ legato al tasso di interesse e non puo’ essere controllato dal venditore;
- di beni confezionati su misura o personalizzati;
- di prodotti audiovisivi o software sigillati aperti dal consumatore (per esempio un DVD sigillato);
- di giornali, riviste e periodici;
- di servizi di scommesse e lotterie.
(Per approfondire clicca qui)
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA'
si puo' recedere senza penalita' (escluse le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto) e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Se il consumatore non viene informato sul diritto di recesso ha tre mesi per ripensarci.
(Per approfondire clicca qui)
CONTRATTI DI LOCAZIONE (AFFITTO, ETC.) SOTTOSCRITTI A DISTANZA
Esiste il diritto di recesso per i contratti di locazione conclusi a distanza, ma non per quelli eseguiti fuori dagli esercizi commerciali. Attenzione: non esiste il diritto di recesso per il contratto di locazione per posta (ad esempio tramite la consultazione di un catalogo), in quanto e' considerato come eseguito fuori dagli esercizi commerciali. Se invece lo stesso contratto viene concluso tramite Internet o per telefono (quindi a distanza), si ha diritto al ripensamento entro 10 giorni lavorativi. Se non sono state date informazioni sul diritto di recesso, il ripensamento e' di 60 giorni per le vendite fuori dai locali commerciali e novanta giorni per le vendite a distanza.
Attenzione! Il recesso non e' esercitabile se la locazione e' "turistica", ovvero riguarda un alloggio preso a scopo turistico (dall'affitto transitorio di un appartamento, bungalow, roulotte, all'alloggio in stanza di albergo o residence) poiche' questi contratti non rientrano nella disciplina della locazione ad uso abitativo e soprattutto perche' il codice del consumo li esclude esplicitamente dalla disciplina del recesso. Fanno eccezione i pacchetti turistici (vedi sotto) che sono disciplinati a parte e oltre all'alloggio prevedono altri servizi aggiuntivi (viaggio, escursioni, etc.).
Fonte: codice del consumo, d.lgs.206/05, disciplina dei contratti a distanza, art.50 e segg..
(Per approfondire clicca qui)
PACCHETTI TURISTICI
C'e' il diritto di ripensamento entro 10 giorni lavorativi solo quando l'acquisto e' avvenuto a distanza o fuori dai locali commerciali. Se non sono state date informazioni sul diritto di recesso, il ripensamento e' di 60 giorni per le vendite fuori dai locali commerciali e novanta per le vendite a distanza.
(Per approfondire clicca qui)
Aspetta che forse hai mangiato troppo panettone amico mio,leggi bene:biggrin3::biggrin3:
Mio padre non vendeva tv ma faceva il postino,l 80 per cento dei negozi che vendeva materiale elettronico 20 anni fa faceva questi impicci,te lo do per certo perche' ci confrontavamo tra negozi-magazzinieri e rappresentanti,adesso con i grandi centri commerciali ci sara' forse piu' attenzione e la gente e' meno ignorante,ma sappi che continuano in parte a farlo...:ph34r::ph34r:
Passando a materiali non elettronici,calcola che c'e' gente che compra le hogan nei negozi del centro pensando che siano originali,pensi i bravi commercianti con un cellulare d'esposizione che combinano....
Per 8 euro di sconto volavo a un centro commerciale e me lo compravo imballato,non so se pero' per te era la soluzione piu' comoda al momento visto il periodo natalizio...