Art. 724.
Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato (1), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole "o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato".
CAMBIATO SOLO UN PEZZO
insomma, non devi essere un santo........