
Originariamente Scritto da
silverlawyer
News News....(giust'appunto mi ha svoltato una secchiata di cause in piedi!!!)
IL 22 FEBBRAIO 2010 N° 4077 LA C. CASS. CIVILE S. UN. ha FINALMENTE direi definito ILLEGITTIMA l'iscrizione d'ipoteca sugli immobili se avvenuta per crediti sotto gli 8000 euro!!
Fin'ora la giurisprudenda dominante (GDP, Trib. Ordinari, Comm. Tributarie) erano concordi nel ritenere non illegittima ma essenzialmente infruttutosa l'ipoteca perchè sotto gli 8000 il Concessionario NON AVREBBE MAI (E POI MAI) potuto pignorare (ed eseguire) l'immobile...sicchè il poraccio aveva la casa, la stalla, il garage & other ipotecato...potenzialmente vita natural durante....
SEMPRE (e dico sempre) la Gerit sosteneva solo la legittimità visto che la norma (art 77 DPR 602/73) lo permetteva...ORA...GLI SCHIAFFI CONTINUANO...non ci si dovrà aggrappare (e sperare) all'orientamento del Giudice eventualmente adito (ovvero se in senso conforme all'orientamento dominante piuttosto che all'unica pronuncia di una "misera" Comm. Tributaria in senso difforme) ma si potrà SEMPLICEMENTE E VELOCEMENTE (sempre nei limiti dei tempi di giustizia

) far valere la statuizione a SEZIONE UNITE!!
Si può vedere un sorta di esempio...
La Gerit è Golia (e lo è stata per taaaaanto...troooppo tempo!) il contribuente (si ci sei anche tu!!!) siamo Davide..bè la storia è nota...
D'ora in poi i G. dovranno attenersia alla pronuncia (VINCOLANTE!!)
NOI 1 GERIT O!!!
Infine... per il fermo amministrativo (che capita...eccome se capita) purtroppo la questione non è stata "risolta" allo stesso modo...tuttavia ci si trova ancora nella fase del...."ci sono 2 orientamenti": il primo (DOMINANTE) sostiene l'illegittimità del fermo perchè disposto in assenza di una normativa di attuazione, spesso sproporzionato rispetto al valore del mobile registrato (macchina & other) e soprattutto PERCHE' IL FERMO E' PREVISTO SOLO PER I CREDITI STATALI (v. mancato pagamento Irpef!!!) e NON per le multe (of shit), AMA, INPS, INAIL e altro!!!!!
Se vi servono delucidazioni....chiedete pure...sono ben lieto di aiutare a dare altri colpi ai reni a sti fetenti!!!!!!!!!!!
Un saluto
ecco la sentenza
"
che il primo motivo (E NON INTERESSA) del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d'altronde, del secondo (E INTERESSA), a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro;"