
Originariamente Scritto da
Richymbler
Come sottolineato dall'art. 4 della sentenza n.203 della Corte Costituzionale, per la Costituzione Italiana la laicità è un "principio supremo dello Stato", che si struttura negli artt. 7, 8 e 20; "il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale." La Costituzione infatti separa gli ambiti di religioni e Stato, garantisce la libertà religiosa ( e quindi, implicitamente, il diritto a non avere alcuna fede) e la libertà di pensiero (art. 21), negando alla religione maggioritaria (cattolica) lo status di religione di stato.