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Risultati da 1 a 10 di 18

Discussione: Dubbio su Disdetta e Rinnovo Assicurazione!

  1. #1
    TCP Rider L'avatar di ^BUZZ^
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    Dubbio su Disdetta e Rinnovo Assicurazione!

    Oltre la data di scadenza della polizza si ha tempo 15 giorni per rinnovare, poi si e' scoperti. E fin qui tutto ok (vabbe' non tutte le compagnie lo fanno magari.... ma la mia si).
    Il dubbio viene nella mia anomala situazione.
    Ho comunicato che non rinnovero' ma apriro' una nuova polizza con un'altra compagnia. Dato che rinnovero' tra non meno di 20 giorni (la moto deve stare ferma dal carrozziere per riverniciatura ) ho deciso di rinviare l'apertura della nuova polizza.
    Quindi.... chiudo la vecchia, passa del tempo, apro una nuova.
    I 15 giorni di copertura dopo la data di scadenza restano o si fanno a fare friggere? Non avevo fatto i conti col megaraduno a Jesolo (15.000 motociclistiiiii!!!!!) parte domani 28 maggio e finisce domenica 30, fatalita'..... l'assicurazione mi scade alla mezzanotte del 28 me lo perdo?!?!?!?
    She's NOT a Speed Four, she's MY
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    ELIZABETH E' IN VENDITA ! ! !

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  3. #2
    TCP Rider L'avatar di essezeta
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    devi controllare le clausole del tuo contratto, per intenderci quelle cose scritte con caratteri piccoli piccoli. Se non ci sono scritte clausole che espressamente fanno decadere la copertura legale, questa opera ancora nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza.

  4. #3
    TCP Rider Senior L'avatar di Mr Frowning
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    se non sbaglio i 15 giorni li perdi se resti con la stessa compagnia ma se cambi no

  5. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Mr Frowning Visualizza Messaggio
    se non sbaglio i 15 giorni li perdi se resti con la stessa compagnia ma se cambi no
    è il contrario!

  6. #5
    TCP Rider Senior L'avatar di Mr Frowning
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    è il contrario!

  7. #6
    TCP Rider L'avatar di Salvo Protossido
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    Art. 1901. Codice Civile
    Mancato pagamento del premio.

    Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

    Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

    Etc .....


    Poi :

    CDS Art 193 .......


    il fatto che per il 1901 del Codice Civile ci siano 15 gg
    serve anche a ridurre quanto dovrai pagare
    in caso di circolazione senza assicurazione!! ( euro a volonta')
    la compagnia in caso di sinistro coprira'.
    Quindi come si dice dalle mie parti... ''si piange con un'occhio''

    Di regola accade questo :

    1) Contratto senza tacito rinnovo : no 15 gg di tolleranza dopo la scadenza.
    2) Contratto con tacito rinnovo : si 15 gg di tolleranza
    3) Contratto con tacito rinnovo ma con disdetta inviata in base alle modalita'
    previste dalle CGA : : non ci sara' applicazione dei 15 gg
    Ultima modifica di Salvo Protossido; 28/05/2010 alle 08:40
    CA SEMU!!!!

  8. #7
    TCP Rider Senior L'avatar di Sim1
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    I 15giorni sono una concessione per il rinnovo della polizza, diciamo che sei coperto per 15 giorni a patto che poi versi il premio...se non versi il premio (visto che cambi compagnia) i 15 giorni vanno a farsi benedire!

  9. #8
    Bannato
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    nel momento in cui hai dato disdetta, la copertura si esaurirà allo scadere

    in ogni caso ricordo che i 15gg di extra copertura fino al pagamento del premio successivo, sono da intendersi validi ai fini assicurativi ma non relativi alla circolazione

    le FDO potrebbero tranquillamente multarti, perchè, come nel tuo caso, non è dimostrabile la copertura assicurativa visto e considerato che andrai con un'altra compagnia e non stipulerai nessun contratto non prima di 20gg dalla scadenza del vecchio
    Ultima modifica di Silvan; 28/05/2010 alle 08:27

  10. #9
    TCP Rider Senior L'avatar di 357magnum
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    I 15 giorni di copertura ci sono quando sei obbligato a pagare il premio, vale a dire in una scadenza infra-annuale (semestrale, trimemestrale ecc.ecc.).
    In un contratto con il tacito rinnovo la compagnia(in forza di quanto stabilito dalla Legge) te li concede se non hai, appunto, inviato la disdetta ma...e qui viene "l'interessante", l'Agente di Polizia che ti fermasse potrebbe sequestrarti legittimamente il mezzo ugualmente.
    Già, perchè alla scadenza annuale, lui non ha modo di sapere se tu hai dato la disdetta oppure no, e quindi se il contratto si rinnova con conseguenti 15 gironi di "comporto" (così tecnicamente si chiama la proroga).
    Può preocedere quindi con il sequestro e l'applicazione della sanzione, che poi viene stornata in caso si dimostri che i 15 giorni di comporto c'erano.
    Ma i costi e le rotture di scatole del sequestro restano inalterate e a carico dell'utente.
    Occhio quindi a "sfruttare" i famigerati 15 gg.

  11. #10
    TCP Rider L'avatar di Salvo Protossido
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    Altro che occhio.... Occhione!!!


    Art. 193. (1)
    Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

    1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

    2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. (2)

    3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.


    ETC ETC
    CA SEMU!!!!

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