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Discussione: Ddl Intercettazioni, interviene anche l'ONU

  1. #121
    Bannato L'avatar di Intrip
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    Citazione Originariamente Scritto da 357magnum Visualizza Messaggio
    Intriplato..scherzi a parte:
    Il DDL intercettazioni è in effetti perfettibile perchè il problema non sta solo nel numero degli intercettati ma nell 'uso che poi di queste intecettazioni si fa.
    Se, prive di rilevanza penale (e lo può stabilire solo una Corte se sono rilevanti o meno) finiscono in pasto ai media la cosa non và tanto bene.
    A dirla tutta c'è una cosa che non va bene nel decreto intercettazioni: si colpisce solo l'ultimo anello della catena del gossip e della faziosità, il giornalista e l'editore e non si cerca un rimedio e una punizione per chi realmente è responsabile della fuga di notizie: magistrati e FDO.
    Sono loro a detenere le registrazioni... sono loro a spifferarle, ma poi pagano solo i giornalisti e gli editori...

    Mi domando però perchè una simile levata di scudi , compresi gli interventi ONU e fra un pò anche del Consiglio dei Cavalieri Jedi, non sia avvenuto quando un disegno di DDL analogo lo presentò il Governo Prodi.
    Allora tutto tacque, il DDL non indignava le coscienze, non indignava l'ONU e neppure i Cavalieri Jedi.

    Qui non si tratta di ascoltare Capezzone o Conchita de Gregorio.
    T'assicuro che non prendo nulla a scatola chiusa (manco l'Arrigoni...e visto che non sei un bimbo te la dovresti ricordare).
    Controllo e ragiono con i miei limitati mezzi su ogni cosa.
    Davvero il livore, il bastian contrarismo (perdonatemi l'orribile termine) che vedo in molti anche qui, non lo comprendo.
    Sono schifato anch'io da molte cose che vedo ogni giorno, e non è che 'sto governo non abbia fatto le sue brave cappellate (Brancher nè è un preclaro esempio)..ma manteniamo uno spirito critico il più scevro da pregiudizi possibile.
    a me pare che ancora una volta l'unica cosa che conti per qualcuno sia l'antiberlusconismo militante.
    Un pò poco se permetti.
    sei schierato, forse troppo e non vedi la realtà delle cose come stanno,
    il DDL della sinistra non può essere stato così SPORCO, questo è fatto per i mafiosi e x i delinquenti che hanno cose da nascondere,
    lo vede pure l'ONU pure SKY che non c'entrano nulla in tutto ciò,
    come disse la Finocchiaro in parlamento se è uguale perchè non presentano il loro DDL e lo approvano così ?

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  3. #122
    TCP Rider L'avatar di Andre3
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    Diamo un calcio in culo a questa gente di m............
    Basterebbe volerlo e poi vorrei vedere come ti censurano,ma la gente non c'ha voglia e adora lamentarsi e basta per non fare mai un cazzo.
    Citazione Originariamente Scritto da Cetto La Qualunque
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  4. #123
    Bannato L'avatar di Intrip
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    Citazione Originariamente Scritto da 357magnum Visualizza Messaggio
    No, sta solo cercando il suo piccolo (O grande)potere personale.
    Cosa che ha sempre fatto, da quando era segretario del Fdg.
    Un ominicchio....
    il potere lo ha già Fini, è nel partito di governo, è Presidente della Camera, cosa volere d+ ???
    per fortuna non sottoscrive le porcate che vuole Besconi altrimenti......speriamo che tenga duro piuttosto, non sarà facile con quelle pressioni,
    si sta dimostrando un vero duro, tutti i cani al governo ce l'hanno con lui, e non molla è un grande
    Ora Besconi cerca di comprarsi Casini........per arrivare alle sue mete,,,,,
    ma non le vedete ste cose ?

  5. #124
    TCP Rider L'avatar di Vedder
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    Citazione Originariamente Scritto da 357magnum Visualizza Messaggio
    No, sta solo cercando il suo piccolo (O grande)potere personale.
    Cosa che ha sempre fatto, da quando era segretario del Fdg.
    Un ominicchio....
    No dai, Fini, cerca il bene del paese esattamente come tutti gli altri
    Ursula Andress! La quintessenza delle pupe di Bond! È quello che dicono tutti. L'incarnazione, giusto?, della sua superiorità su di noi. Bellissima, esotica, grande sensualità eppure, del tutto inaccessibile a chiunque a parte lui. Cagate! Insomma, ammettiamolo dico io: se si fa uno di Edimburgo si può fare tutti noi no?, cazzo!

  6. #125
    TCP Rider Senior L'avatar di 357magnum
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    Citazione Originariamente Scritto da Intriplato Visualizza Messaggio
    sei schierato, forse troppo e non vedi la realtà delle cose come stanno,
    il DDL della sinistra non può essere stato così SPORCO, questo è fatto per i mafiosi e x i delinquenti che hanno cose da nascondere,
    lo vede pure l'ONU pure SKY che non c'entrano nulla in tutto ciò,
    come disse la Finocchiaro in parlamento se è uguale perchè non presentano il loro DDL e lo approvano così ?
    PER LA PUPAZZA!!!!
    ma l'hai letto?????
    E' praticamente identico!!!!!
    E poi sarei io troppo schierato??? Tu dici a me di non vedere .......... ahahahahahah

    ad ogni modo ecco la comparazione:


    Questa comparazione è fatta solo per parte delle due leggi ovvero i divieti di pubblicazione, le autorizzazioni ad intercettare e le sanzioni a chi pubblica.



    DDL approvato il 17 Aprile 2007

    «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documen-tazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informa-tiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’u-dienza preliminare.

    2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis



    DDL approvato il 9 Giugno 2010

    "2-bis. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documen-tazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informa-tiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

    2-ter. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis.".







    DDL approvato il 17 Aprile 2007

    «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l’urgenza dell’intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

    c) il comma 3 è sostituito dal seguente

    3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;

    d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

    «3-bis. La durata dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.



    DDL approvato il 9 Giugno 2010

    2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati.";

    d) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l’esigenza di impedire che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.

    3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all’art. 266 possono consentire l’acquisizione di elementi fondamentali per l’accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell’articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso, trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.















    DDL approvato il 17 Aprile 2007





    «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.

    Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

    Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

    b) dopo l’articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:

    «Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

    Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell’illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

    Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

    Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

    c) all’articolo 684:

    1) al primo comma, le parole: «o a guisa d’informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con l’ammenda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;

    2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

    «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36».





    DDL approvato il 9 Giugno 2010

    a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno. Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno. Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza. Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.";

    b) all’articolo 614, primo comma, le parole: "di privata dimora" sono sostituite dalla seguente: "privato";

    c) dopo l’articolo 616 è inserito il seguente:

    "Art. 616-bis. - (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.

    La punibilità è esclusa: a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell’ambito di un procedimento innanzi all’autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell’ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

    b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell’ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato;

    c) quando le riprese o le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca da giornalisti appartenenti all’ordine professionale. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.";

    d) all’articolo 617 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.";

    e) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente: Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale).

    – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due

    a sei anni.";

    f) all’articolo 684, le parole: "con l’ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000";

    g) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma-6 ter, del codice di procedura penale. Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.";

    h) Al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente:

    "Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione).

    – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3- ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l’indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032.".



    (il lavoro è stato fatto da mio padre e da me...)

  7. #126
    Bannato L'avatar di Intrip
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    + legittimi impedimenti per gli uomini onesti e che salvino il paese al + presto,
    grazie nano

    Citazione Originariamente Scritto da Intriplato Visualizza Messaggio
    sei schierato, forse troppo e non vedi la realtà delle cose come stanno,
    il DDL della sinistra non può essere stato così SPORCO, questo è fatto per i mafiosi e x i delinquenti che hanno cose da nascondere,
    lo vede pure l'ONU pure SKY che non c'entrano nulla in tutto ciò,
    come disse la Finocchiaro in parlamento se è uguale perchè non presentano il loro DDL e lo approvano così ?
    q8 il grassetto
    Ultima modifica di Intrip; 14/07/2010 alle 12:52 Motivo: UnionePost automatica

  8. #127
    TCP Rider L'avatar di Andre3
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    A casa!
    Ci vuole un progetto non le beghe tra comari che poi si spartiscono la torta da trent'anni e anche di piu'.....
    Largo ai giovani e siluriamo le cariatidi.
    Citazione Originariamente Scritto da Cetto La Qualunque
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  9. #128
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  10. #129
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    A beh, un buon modo .....

    di farsi mandare in pensione anticipata...




    Intanto tra un po' mezzo governo è indagato... ma cosa vogliono fare, il consiglio dei ministri a Regina Coeli????

    Sono vietati messaggi xenofobi, estremistici, offensivi o diffamatori verso: persone di orientamento politico o sessuale diversi dal vostro, le istituzioni, le religioni, comunità, stati, popoli o enti di qualsiasi tipo.La Black Orange

  11. #130
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