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Discussione: REFERENDUM e DIRETTIVE GOVERNATIVE...

  1. #191
    TCP Rider Senior L'avatar di streetTux
    Data Registrazione
    08/10/10
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    Tonara
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    Triumph Speed Twin 1200 MY19 - Triumph Street Triple 765 R MY19.. addio Street Triple 675 :(
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    Citazione Originariamente Scritto da 357magnum Visualizza Messaggio
    Riporto una risposta che ho trovato in un altro forum che frequento e che esemplifica perfettamente quel che anche a me risulta.
    "D.P.R. 361 del 1957 (con le modifiche introdotte dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270), articoli 57, 58, 62, 77, 82, 100, 102. Cercali, rileggi quello che hai scritto, rifletti e fidati meno delle cazzate che si trovano in rete.Non è previsto da nessuna parte che si possa mettere a verbale dichiarazioni di voto o non voto. Al massimo si può fare reclami riguardo le operazioni di voto (tipo chessò..... un elettore entra e trova il presidente del seggio da solo..) ma non per giudicare le liste."
    Ho trovato anche io quella roba. Rileggo, rifletto e non sono certo il tipo che si fida a priori delle cazzate che si trovano in rete, come hai diagnosticato tu stesso quando discutemmo sul caso Mills.
    Ad ogni modo, ancora una volta mi sono letto tutti quegli articoli citati da ciò che anche a te risulta, e non contrastano nè riguardano una sega di ciò che ho scritto. Li riporto qui per facilitarne la lettura ai più:

    Art. 57

    1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.
    2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
    a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

    b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

    c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia.
    3. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.
    4. Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.
    5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.
    6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.


    Art. 58

    1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.
    2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista, un solo segno comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle [inumidendone la parte gommata][*]. Di queste operazioni, il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata][*] e pone la scheda stessa nell'urna.
    3. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
    4. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero][*] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.
    5. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
    [*] La gommatura delle schede e l'appendice sono state abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Le parole fra parentesi si devono intendere pertanto implicitamente abrogate.


    Art. 62

    1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.


    Art. 77

    1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
    1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

    2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

    3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

    4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

    5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.


    Art. 82

    1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.


    Art. 100

    1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
    2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.
    3. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.


    Art. 102

    1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 4.000.000.
    2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.


    Ora, dato tutto questo ben di dio, supponiamo che io agisca davvero come ho scritto sopra. Vado in seggio e vai di articolo 57 con firme annesse.
    Arrivati all'articolo 58, io rifiuto di ritirare la scheda, e pretendo che venga dichiarato che il mio è un non voto e non un voto nullo. A questo punto, via tutto l'articolo 58 che non ha più senso. Il 67, 77 e 82 idem.
    Passiamo quindi al 100, e dato che non commetto nulla inerente nè al comma 1, al 2 o al 3, va ancora tutto bene.
    Gran finale, articolo 102. Anche qui, non commetto nulla inerente a nessuno dei due commi.
    A questo punto, come la mettiamo? Mi costringono a votare? Mi arrestano? Aspettano che io cambi idea?

    Infine, ci tengo a dire che conosco più persone che hanno agito in tal modo (intendo il ritiro della scheda e il conseguente non voto), e, udite udite, operazione conclusa con successo.
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  3. #192
    TCP Rider L'avatar di Sfigatto
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    Citazione Originariamente Scritto da flag Visualizza Messaggio
    non insistere, che poi mi convinco
    Va bene, non insisto: mai e poi mai vorrei scadere in una sorta di plagio
    Avventuroso ed avventurista membro del GdLP

  4. #193
    Bannato L'avatar di Intrip
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    Citazione Originariamente Scritto da 357magnum Visualizza Messaggio
    Riporto una risposta che ho trovato in un altro forum che frequento e che esemplifica perfettamente quel che anche a me risulta.
    "D.P.R. 361 del 1957 (con le modifiche introdotte dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270), articoli 57, 58, 62, 77, 82, 100, 102. Cercali, rileggi quello che hai scritto, rifletti e fidati meno delle cazzate che si trovano in rete.Non è previsto da nessuna parte che si possa mettere a verbale dichiarazioni di voto o non voto. Al massimo si può fare reclami riguardo le operazioni di voto (tipo chessò..... un elettore entra e trova il presidente del seggio da solo..) ma non per giudicare le liste."
    per poi fidarsi delle tue ?

    Streettissimo brilla di luce propria non lo avrete mai,
    bescones immondi

  5. #194
    TCP Rider L'avatar di leo2
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    Un referendum ignorato dalla tv come questo non lo ricordo.
    Che si colpa della mia memoria?

  6. #195
    TCP Rider Senior L'avatar di natan
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  7. #196
    Yamahaista Fermone e Nerd L'avatar di Misha84
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    Sardo orgoglioso di esserlo
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    miracolosamente ieri notte su rai 3, intorno all'una di notte (9 ore fa circa), è passato uno spot per il referendum!!!

    e chi se l'aspettava!

  8. #197
    TCP Rider Senior L'avatar di natan
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    Citazione Originariamente Scritto da Misha84 Visualizza Messaggio
    miracolosamente ieri notte su rai 3, intorno all'una di notte (9 ore fa circa), è passato uno spot per il referendum!!!

    e chi se l'aspettava!
    penso che lo ripassino domani notte verso le 2.33 ...


    Le verre est un liquide lent

  9. #198
    Bannato L'avatar di Intrip
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    grazie MAsi, bravo Besconi, questa si che è democrazia

    la nominano sempre e non la rispettano mai

  10. #199
    TCP Rider Senior L'avatar di 357magnum
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    Citazione Originariamente Scritto da Intrip Visualizza Messaggio
    grazie MAsi, bravo Besconi, questa si che è democrazia

    la nominano sempre e non la rispettano mai
    Veramente da 10 giorni il Direttore Generale è Lorenza Lei....

  11. #200
    Bannato L'avatar di Intrip
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    Citazione Originariamente Scritto da 357magnum Visualizza Messaggio
    Veramente da 10 giorni il Direttore Generale è Lorenza Lei....
    stessa scuola, vedrai,,,,,,,,

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