A parte che la maggior parte di questi individui è da sbattere fuori!!!!
Andando un attimo OT
L'articolo 142 comma 6.bis del CDS è piuttosto chiaro nell'impiego dei velox.
Inoltre
La Corte di Cassazione ha infatti stabilito (sentenza n. 11131/2009) che nascondere le apparecchiature di rilevamento della velocità (altrimenti dette, autovelox), integra la fattispecie del reato di truffa contro gli automobilisti.
La Corte ha invece ritenuto che la sussistenza del “fumus” del reato di truffa è argomentabile sulla base dell’art.142 del codice della strada (che impone che gli autovelox debbano essere ben visibili) e della circolare del Ministero degli Interni del 3 agosto 2007 (che impone la necessaria segnalazione almeno 400 metri prima).