
Originariamente Scritto da
357magnum
L'art. 171 C.d.S.Art. 171
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria (889).
1-bis. (omissis)
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente (892) (893) (894).
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni.
La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso (895) (896) (897).
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E' del tutto evidente che , nominandolo custode del veicolo su cui grava il fermo amministrativo, non glie lo avrebbero tolto da sotto al sedere.
Non esiste un Codice della Strada Partenopeo, mi pare che per ora usino ancora quello della Repubblica Italiana, che forse (non mi riferisco a te

) sarebbe il caso di conoscere prima di esternare
