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66. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
Chiunque [c.p. 327] istiga i militari a disobbedire alle leggi [c.p. 415] o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 115, 265, 272].
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente [c.p. 265, 268, 269, 272, 302, 327, 654; c.p.m.p. 8, 9, 214].
Le pene sono aumentate [c.p. 63, 64] se il fatto è commesso in tempo di guerra [c.p. 310].
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
1. col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2. in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3. in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata [c.p. 7, n. 1].