Garetjax, se fossi in te non ci penserei ancora, il conce ti sta raccontando una cifra di c.....e.
Per tua informazione questo e quello che suggerisce ADICONSUM:
La lettura del contachilometri, se non corretta da altre informazioni al momento della
vendita, è, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto di vendita tra il Venditore ed il
consumatore acquirente,
Se si ha evidenza, dopo l’acquisto, di una percorrenza più elevata, è un ovvio, e classico,
difetto di conformità; non c’entra il dolo, cioè se il contachilometri l’ha scaricato il Venditore
od altri, ma il mero fatto che il consumatore credeva di acquistare un veicolo con certe
caratteristiche diverse dalla realtà e di questo ne risponde il Venditore, fatta sempre salva
la possibilità di rivalersi a monte,
ADICONSUM ha indicato come ragionevole una diminuzione di prezzo per eccedenze fino
a 50.000 Km, mentre per eccedenze superiori, si può solo risolvere il contratto. Per avviare
una azione penale (truffa) il consumatore deve provare non solo che il chilometraggio è
superiore al dichiarato, ma che il Venditore, da solo, o con il concorso di terzi, ha provveduto
all’alterazione della lettura dello strumento.
In bocca al lupo![]()