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Risultati da 41 a 44 di 44

Discussione: SERIO: un consiglio

  1. #41
    TCP Rider Senior L'avatar di Uzz
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    Citazione Originariamente Scritto da Filomao Visualizza Messaggio
    Manu a chi le paghi le royalty per l'utilizzo privato che fai di un'opera di un artista?
    Citazione Originariamente Scritto da D@lyn Visualizza Messaggio
    Questo è FALSISSIMO!!!!...non diciamo cose non vere..

    Scaricare senza autorizzazione file protetti da diritto d'autore non è legale.Le normative attuali prevedono che il semplice download sia sanzionabile sul piano amministrativo mentre la condivisione di materiali protetti è a tutti gli effetti perseguibile penalmente. Il fatto quindi che scaricare file senza condividere non sia un reato non è dunque una novità: è, e rimane, un illecito

    link a punto informatico
    D@lyn... io non so se tu faccia parte dei giudici in corte di cassazione... però io ti riporto DATI di quanto affermo

    Una sentenza chiarisce i termini per i quali si può essere perseguiti per certi download. E quelli per i quali non è contestabile alcun reato. Il profilo giuridico


    Roma - Ancora una sentenza in materia di diritto d'autore, software e download. Stavolta a pronunciarsi è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che lo scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n. 149. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, sentenza di conferma della pronuncia di colpevolezza di due studenti in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge diritto d'autore (la famigerata n. 633/41).

    L'attuale previsione normativa
    Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono "assestate" sulle seguenti versioni: l'art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

    L'art. 171 ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

    Per primo grado e Corte di Appello gli imputati erano colpevoli...
    I giudici dei procedimenti precedenti avevano ravvisato entrambi i reati nei confronti di due soggetti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un PC esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano sostanzialmente effettuati download di programmi ed opere cinematografiche tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Tali programmi una volta scaricati potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano un accesso al server, conferendo a loro volta altro materiale informatico sul server stesso.

    La punibilità degli imputati era basata sull'osservazione che l'attività da loro posta in essere implicava come passaggio obbligatorio, la duplicazione dei programmi relativi alle opere protette - violazione del diritto d'autore per trarne profitto - ed il successivo download, violativo del diritto d'autore in quanto fatto commesso per uso non personale (disponibilità a favore dei terzi) con fini di lucro.

    ... secondo la Cassazione invece...
    La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità del reato di duplicazione abusiva - e quindi il reato di cui all'art. 171 bis - in quanto la duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.

    Per quanto concerne invece il reato di cui all'art. 171 ter, essendo che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.
    Difatti il legislatore, che più volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d'autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha messo in risalto la netta distinzione tra i due concetti.
    Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale. In questo caso la messa a disposizione dei programmi mediante attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) poiché le attività sono state effettuate gratuitamente.

    Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge.
    Questo lo dice la Corte di Cassazione... non io... quindi, gentilissimo D@lyn, manda una mail di protesta alla Corte di Cassazione e di loro

    Citazione Originariamente Scritto da D@lyn Visualizza Messaggio
    Questo è FALSISSIMO!!!!...non diciamo cose non vere..
    Non a me... Thx

  2. # ADS
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  3. #42
    TCP Rider L'avatar di D@lyn
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    Uzz questo è quello che la cassazione ha deciso, come puoi anche leggere sopra ,nel merito della vicenda di quei due ragazzi che erano stati considerati colpevoli e perseguibili a livello penale...sono stati assolti a livello PENALE perchè secondo la cassazione non ne guadagnavano niente.. se approfondisci la cosa vedrai che però sono stati MULTATI.
    Ti faccio presente che In Italia quello che dice la Cassazione non diventa legge, ma da un giudizio di merito ad una sentenza sulla quale è chiamata a pronunciarsi.

    RIBADISCO

    scaricare materiale protetto proveniente da chi non ha diritto a farlo scaricare è un illecito amministrativo punito con l'ammenda di 154 euro più alcuni accessori, lucrandoci sopra si può essere perseguiti penalmente.

    Citazione Originariamente Scritto da Uzz Visualizza Messaggio
    D@lyn... io non so se tu faccia parte dei giudici in corte di cassazione... però io ti riporto DATI di quanto affermo

    Questo lo dice la Corte di Cassazione... non io... quindi, gentilissimo D@lyn, manda una mail di protesta alla Corte di Cassazione e di loro

    Non a me... Thx
    non sono un giudice della cassazione però ho a che fare con la polizia postale un giorno si e uno no..
    Ultima modifica di D@lyn; 04/12/2008 alle 18:15 Motivo: UnionePost automatica

  4. #43
    TCP Rider Senior L'avatar di EIKONTRIPLE
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    Citazione Originariamente Scritto da Uzz Visualizza Messaggio
    Informiamoci e non parliamo per sentito dire , di gente che ha paura c'è pieno il mondo, cerchiamo di non cascarci anche noi

    GRAZIE UZZ.
    -SAVE THE PLANET, KILL YOURSELF-
    aiutali anche a distanza

  5. #44
    Amministratore L'avatar di Marco Manila
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    Detto questo nella discussione sono state violate più volte varie norme del regolamento del Forum, tra cui la prima:

    1) Sono vietati i link a risorse warez, pornografiche, crack, dialer o comunque illegali ed, in generale, le discussioni ad essi relative. Non sono ammessi inoltre link a siti e forum che sono stati segnalati come autori di massiccio spam.

    Mi trovo costretto a chiudere per evitare problemi al Forum.

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