Art. 291 Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
Articolo così modificato dalla L. 25 gennaio 2006.
Art. mio........
braccia rubate al lavoro!!!!!







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