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Risultati da 11 a 20 di 41

Discussione: Domanda su fermo amministrativo di moto dopo guida senza casco

  1. #11
    TCP Rider Senior L'avatar di Mr Frowning
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    il fermo amministrativo è applicato al mezzo su cui si trovava chi commette l'infrazione,poco importa se è l'intestatario o meno...è così

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  3. #12
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    Citazione Originariamente Scritto da Herbie 53 Visualizza Messaggio
    marco, bannali....

    scherzi a parte, il fermo di un veicolo è previsto anche per altri reati...ma se la macchina non è intestata a chi commette l'infrazione..........
    Citazione Originariamente Scritto da Mr Frowning Visualizza Messaggio
    il fermo amministrativo è applicato al mezzo su cui si trovava chi commette l'infrazione,poco importa se è l'intestatario o meno...è così
    mmmm a chi do ascolto?

    Forse è meglio aspettare qualche addetto ai lavori...

  4. #13
    TCP Rider Senior L'avatar di michele0105
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    Citazione Originariamente Scritto da Herbie 53 Visualizza Messaggio
    marco, bannali....

    scherzi a parte, il fermo di un veicolo è previsto anche per altri reati...ma se la macchina non è intestata a chi commette l'infrazione..........
    Ti confondi con la confisca.....

  5. #14
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    l'Articolo del C.d.S. che regola l'uso del casco protettivo per gli utenti di veicolo a due ruote è: 171.

    Art. 171 - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

    1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    1bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
    a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
    b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

    2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

    3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso del biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

    4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742,00 a euro 2.970,00.

    5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
    Ultima modifica di Silvan; 03/05/2010 alle 13:28

  6. #15
    TCP Rider Senior L'avatar di roberto70
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    salentooooooooooo
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    fino a poco fa per questa infrazione era prevista la confisca!! si prendevano la moto e te la vendevano!
    gli è andata bene....

  7. #16
    Amministratore L'avatar di Marco Manila
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    Citazione Originariamente Scritto da Silvan Visualizza Messaggio
    l'Articolo del C.d.S. che regola l'uso del casco protettivo per gli utenti di veicolo a due ruote è: 171.

    Art. 171 - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

    1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    1bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
    a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
    b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

    2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

    3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso del biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

    4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742,00 a euro 2.970,00.

    5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    Silvan hai copiato una pagina non aggiornta: adesso il minimo è 60 giorni:

    Automobile Club d'Italia: Art. 171. * Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

    3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (3)

    Citazione Originariamente Scritto da roberto70 Visualizza Messaggio
    fino a poco fa per questa infrazione era prevista la confisca!! si prendevano la moto e te la vendevano!
    gli è andata bene....
    Già, è andata bene, davvero! Moto nuova, da 15'000€!

  8. #17
    Bannato
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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Manila Visualizza Messaggio
    Silvan hai copiato una pagina non aggiornta: adesso il minimo è 60 giorni:
    aggiornata già nel tuo quote

    comunque non era un copia&incolla, ma ho il Codice della Strada (ed. 2007) nella mia biblioteca
    Ultima modifica di Silvan; 03/05/2010 alle 13:19

  9. #18
    TCP Rider Senior L'avatar di Mr Frowning
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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Manila Visualizza Messaggio
    mmmm a chi do ascolto?

    Forse è meglio aspettare qualche addetto ai lavori...
    io parlo per esperienza diretta...per il fermo di 2 mesi mi pare che sia a discrezione di chi fà il fermo...minimo 1 mese max 2 mesi
    Citazione Originariamente Scritto da michele0105 Visualizza Messaggio
    Ti confondi con la confisca.....
    q8

  10. #19
    TCP Rider Senior L'avatar di Lucav
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    mah...quando da ragazzini sequestravano gli scooter perche erano elaborati o perche ti beccavano senza casco ti portavano via il libretto per 1 mese!! mica lo ridavano a tuo padre perche era intestato a lui.....
    RENAULT MEGANE BIANCA....SE LA CONOSCI LA EVITI
    STRUNZZZ RACING TEAM DURI A MORIRE NONOSTANTE IL SERVER
    ....lasciate almeno finire la preghiera.....

  11. #20
    Amministratore L'avatar di Marco Manila
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    Citazione Originariamente Scritto da Mr Frowning Visualizza Messaggio
    io parlo per esperienza diretta...per il fermo di 2 mesi mi pare che sia a discrezione di chi fà il fermo...minimo 1 mese max 2 mesi


    q8
    Non credo, nel codice della strada si parla di due mesi:

    3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (3)

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