
Originariamente Scritto da
tbb800
Legge n. 584 del 13 luglio 1967, art. 1 - DM del 8 aprile 1968 – Legge n. 107 del 4 maggio 1990, art. 13
Al lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente viene concessa una giornata di riposo (circ.134367/81 - circ. 144/1990), per tale giornata il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione. Il datore di lavoro porrà a conguaglio la retribuzione corrisposta al donatore di sangue con i contributi dovuti all’INPS.
LA CONTRIBUZIONE
Per le giornate di assenza per donazione di sangue e di emocomponenti, è previsto l’accredito figurativo della contribuzione (legge n. 107 del 4 maggio 1990 – circ. 144 del 19.06.1990)
quindi direi di si
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