L'obbligo al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, secondo quanto disposto dall'Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualita' o dalla quantita' del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 - Sentenza cassazione 3/8/1993 n.8549).
Il mancato pagamento puo' essere rilevato in qualsiasi momento con verbale dell'Autorita' di controllo. Nel caso di accertamento, oltre all'obbligatorieta' del pagamento del canone, l'utente sara' soggetto ad una maggiorazione che puo' arrivare sino all'importo di € 619 per mancato pagamento di canone e Concessione Governativa.
Secondo la normativa che regola il pagamento del canone non e' prevista la sospensione temporanea dell'abbonamento. In caso di mancato utilizzo degli apparecchi televisivi e' necessario presentare regolare disdetta con lettera raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 S.A.T. Sportello abbonamenti Tv Casella postale 22 - 10121 Torino
indicando la destinazione degli stessi.
Non vedo mai la RAI, devo pagare il canone alla televisione?:
Si. L'utilizzo dell’apparecchio televisivo limitatamente ai programmi delle TV private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI non esonera dal pagamento del canone