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Cronaca giudiziaria
Con riferimento alla cronaca giudiziaria, quindi notizie di arresti e condanne, un aspetto estremamente rilevante è l'interesse a garantire il controllo pubblico sull'operato delle autorità giudiziarie e delle forze di polizia. Ciò comporta un regime di pubblicità degli atti processuali, delle udienze e dei provvedimenti di un giudice (a parte il segreto su alcuni atti e sulle investigazioni). Ovviamente per non incorrere in un illecito occorre sempre che vi sia un interesse pubblico al fatto, che il fatto sia vero e l'esposizione abbia una forma civile.
Nella pubblicazione di dati relativi ad arresti e condanne, il rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione è decisivo. Occorre valutare attentamente quali sono i dati davvero rilevanti per il pubblico e limitarsi a pubblicare questi. I nomi degli indagati e degli arrestati possono essere pubblicati se vi è interesse pubblico e se non esistono specifici divieti di identificazione (ad esempio imposti dal giudice), in particolare con riferimento alla vittime (es. minori, vittime di violenza sessuale). Occorre però che la notizia sia stata lecitamente acquisita (ad esempio da una parte che ha già legale conoscenza dell'atto). Il giornalista deve sempre valutare l'opportunità della diffusione del dato, in considerazione del fatto che ci si trova in una fase iniziale del procedimento.
Occorre inoltre rispettare il principio di non colpevolezza, per cui sarà necessario chiarire bene lo stato nel quale si trova il procedimento giudiziario. Ad esempio, il Garante ha vietato la pubblicazione delle foto segnaletiche (vedi provvedimento del Garante) in considerazione dello stato del procedimento, in una fase del tutto iniziale. Allo stesso modo è vietata la pubblicazione di immagini di persone con le manette ai polsi (anche se talvolta si viola la prescrizione pixelando le manette).
Tutela dei minori
Il Codice deontologico dei giornalisti (art. 7), nell'affermare che “il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca”, prevede un generale principio di preminenza dell'interesse del minore. Il Codice rinviando anche alla regolamentazione contenuta nella Carta di Treviso, che incentra la propria attenzione sul problema dei minori coinvolti in reati o anche più in generale in fatti di cronaca anche di interesse non strettamente penale, mirando alla non identificabilità del minore tutte le volte che sia possibile un pregiudizio alla personalità, allo sviluppo e alla dignità del minore.
In questa prospettiva è previsto il divieto di pubblicazione di immagini o di altri elementi che rendano identificabili soggetti di minore età allorchè si tratti di dare informazione sulla commissione di reati o su eventi di cronaca giudiziaria, o altre situazioni in cui la personalità, la dignità, la riservatezza circa la vita strettamente privata del minore possa averne pregiudizio. In particolare si prevede il divieto dell'uso di dati dei minori a fini sensazionalistici o di sfruttamento della persona. Di contro la pubblicazione si ritiene legittima se il minore è ritratto in scene di manifestazioni pubbliche, o anche private ma “sociali”, o altre iniziative collettive comunque non pregiudizievoli, in cui l’eventuale immagine che ritrae il minore sia del tutto “casuale” ed in nessuna maniera mirata a polarizzare l’attenzione sull’identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità.
Il Garante ha precisato che non devono essere diffuse informazioni che possano consentire direttamente l'identificabilità del minore, quest'ultima intesa non in senso meramente formale, per cui è illecito oscurare il nome del minore se poi si diffondono dati dei familiari tali da consentirne l'identificazione anche solo localmente (nel quartiere). Di contro deve ritenersi del tutto lecita la pubblicazione di immagini, non oscurate, del minore ritratto in luoghi pubblici insieme ai genitori in situazioni tranquille e positive per il bambino, e comunque quando la pubblicazione sia rivolta a dare positivo risalto a qualità del minore o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando. Non essendoci pericolo per lo sviluppo del minore non c'è necessità di oscurarne il volto. Purché, ovviamente, le immagini siano state acquisite in modo corretto e il minore stesso o i suoi genitori non si siano successivamente opposti alla pubblicazione.
Ad esempio, immagini di minori disabili impegnati in manifestazioni sportive, o che partecipano ad eventi di sensibilizzazione organizzati da associazioni che promuovono la lotta a particolari malattie, e la rimozione di ogni discriminazione o svantaggio per chi ne viene colpito, devono essere ritenute lecite.
E' comunque affidata al giornalista la responsabilità di valutare quando, in presenza di motivi di rilevante interesse pubblico (e fermo restando i limiti di legge), la pubblicazione di notizie o immagini riguardanti il minore sia davvero nell'interesse oggettivo dello stesso minore.







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