Link utili:  TCP: il sito Italiano più importante dedicato alle motociclette Triumph

Segui TCP su: 

Benvenuto su Triumphchepassione, il Forum Triumph più attivo d' Italia!

Sei nuovo del Forum? LEGGI IL REGOLAMENTO e PRESENTATI in questa sezione. Non sai usare il Forum? Ecco una semplice GUIDA.

 


Pagina 4 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 57

Discussione: ...sempre peggio

  1. #31
    TCP Rider Senior L'avatar di natan
    Data Registrazione
    31/05/06
    Località
    Svizzera
    Moto
    Triumph Speedmaster
    Messaggi
    49,236
    ma che hai fatto di così terribile?
    Le verre est un liquide lent

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    Data Registrazione
    Always
    Località
    Advertising world
    Messaggi
    Many
     

  3. #32
    TCP Rider L'avatar di bikerlatin
    Data Registrazione
    13/03/06
    Località
    triveneto
    Moto
    Suzuki gse550/gsx-r750/gsx1300rHayabusa'04-honda VT600/X600L-TriumphRocketIII-Cagiva XtraRaptor1000
    Messaggi
    4,547
    Muttlej..mi spiace tanto...
    un consiglio te la do' ma non arrabbiarti pero'..ok?
    vendi la fut...e prenditi la ROCKEt..meno multe avrai....
    venduta la mia triumph rocket evolution 3.0 ( ThE BiSoNs ) nel lontano 2009, allestita come vera SPECIAL premiata al bike show di padova nel 2007

  4. #33
    TCP Rider L'avatar di dede
    Data Registrazione
    26/03/08
    Località
    Rovereto
    Moto
    speed T509 - Speed R 17'
    Messaggi
    431
    ...scusa se sono indiscreto .....ma da cosa deriva tutto questo bordello?
    siamo quasi "vicini di casa" ( giro spesso in zona vr e basso lago) e sono già stato vittima in famiglia di simili "violenze" ( da parte dei carabinieri......ma non hanno di meglio da fare che fare i "chips"??? ci sono i ladri, gli spacciatori, i magnacci, i caporali ....da prendere e loro rompono le palle ai motorini......nianche i vigili fanno più questi lavori "bassi"......) hanno confiscato il booster a mio fratello perchè aveva su lo scarico originale di un aprilia sr ( aveva 10 anni il motorino.....e cmq mica un'elaborazione era.....).....quindi non vorrei incappare in situazioni simili.....
    l'anno scorso qui in trentino ci sono stati molti casi di moto mandate alla revisione per gli specchietti ( trovando tutto in regola non sapevano più dove guardare!), ormai siamo al limite della coerenza!!
    se preferisci puoi rispondermi in pm
    massima solidarietà !

  5. #34
    TCP Rider L'avatar di bikerlatin
    Data Registrazione
    13/03/06
    Località
    triveneto
    Moto
    Suzuki gse550/gsx-r750/gsx1300rHayabusa'04-honda VT600/X600L-TriumphRocketIII-Cagiva XtraRaptor1000
    Messaggi
    4,547
    Citazione Originariamente Scritto da dede Visualizza Messaggio
    ...scusa se sono indiscreto .....ma da cosa deriva tutto questo bordello?
    siamo quasi "vicini di casa" ( giro spesso in zona vr e basso lago) e sono già stato vittima in famiglia di simili "violenze" ( da parte dei carabinieri......ma non hanno di meglio da fare che fare i "chips"??? ci sono i ladri, gli spacciatori, i magnacci, i caporali ....da prendere e loro rompono le palle ai motorini......nianche i vigili fanno più questi lavori "bassi"......) hanno confiscato il booster a mio fratello perchè aveva su lo scarico originale di un aprilia sr ( aveva 10 anni il motorino.....e cmq mica un'elaborazione era.....).....quindi non vorrei incappare in situazioni simili.....
    l'anno scorso qui in trentino ci sono stati molti casi di moto mandate alla revisione per gli specchietti ( trovando tutto in regola non sapevano più dove guardare!), ormai siamo al limite della coerenza!!
    se preferisci puoi rispondermi in pm
    massima solidarietà !
    a chi lo dici..
    ma di dove sei tu Dede?
    venduta la mia triumph rocket evolution 3.0 ( ThE BiSoNs ) nel lontano 2009, allestita come vera SPECIAL premiata al bike show di padova nel 2007

  6. #35
    TCP Rider L'avatar di limbo
    Data Registrazione
    13/02/07
    Località
    FIESSO
    Moto
    speed 1050
    Messaggi
    4,847
    ...un nuovo capitolo del libro mastro delle bestemmie...
    Alla fine abbiamo visto due film di guerra. Apocalypse Now e Rocco invades Poland. ZIOFURBISSIMO

  7. #36
    Triumphista Sondaggista TCP L'avatar di Muttley
    Data Registrazione
    22/08/06
    Località
    Rasataland
    Moto
    Ex Speed 1050, ora lavandino a presa diretta e qualche bicicletta
    Messaggi
    29,560
    Citazione Originariamente Scritto da dede Visualizza Messaggio
    ...scusa se sono indiscreto .....ma da cosa deriva tutto questo bordello?
    siamo quasi "vicini di casa" ( giro spesso in zona vr e basso lago) e sono già stato vittima in famiglia di simili "violenze" ( da parte dei carabinieri......ma non hanno di meglio da fare che fare i "chips"??? ci sono i ladri, gli spacciatori, i magnacci, i caporali ....da prendere e loro rompono le palle ai motorini......nianche i vigili fanno più questi lavori "bassi"......) hanno confiscato il booster a mio fratello perchè aveva su lo scarico originale di un aprilia sr ( aveva 10 anni il motorino.....e cmq mica un'elaborazione era.....).....quindi non vorrei incappare in situazioni simili.....
    l'anno scorso qui in trentino ci sono stati molti casi di moto mandate alla revisione per gli specchietti ( trovando tutto in regola non sapevano più dove guardare!), ormai siamo al limite della coerenza!!
    se preferisci puoi rispondermi in pm
    massima solidarietà !
    uno di quelli ero io , fermato in val d'adige , avevo tutto originale tranne gli specchi ....son dovuto andare alle revisione....

    per essere breve sono stato fermato in moto ed avevo il tasso alcolemico a 0,7 , per evitare la confisca ho rifiutato la seconda prova del palloncino ...con conseguente multa di 2500 euro , 10 punti patente , 6mesi di fermo amministrativo e 6mesi di patente ..... il tutto per una birra media di troppo
    Patata Rasata Fans Club
    Non prendere Muttley per il culo, rischi grosso! ...cit.davidMJF
    La Storia del WC

  8. #37
    TCP Rider L'avatar di bond972
    Data Registrazione
    11/08/06
    Località
    roma
    Moto
    VuFeRo 800 '01...+Bonnevile 650...solo il modellino in scala...
    Messaggi
    2,472
    azzarola mi spiace, ma scusa la domanda, perché la moto se non te la sei fatta affidare in gratuita giudiziale custodia subito al momento dell'accertamento della violazione ?

    attualmente i veicoli, tranne in casi eccezionali, si cerca di affidarli al propriatario o a persona da questo delegata.
    Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene una volta è abbastanza...

  9. #38
    TCP Rider L'avatar di crispeed80
    Data Registrazione
    03/11/06
    Località
    London
    Moto
    speed 955 2001
    Messaggi
    1,026
    Non ho parole...Tutta la mia solidarietà, Muttley. Il nostro amato paese, che offre bellissime località di mare, di montagna di pianura e di collina e del buonissimo cibo ovunque si vada, mi sta sul culo per questo:

    a te quasi ti sparano a vista e di fanno pagare cifre incredibili per una violazione lieve del CdS (a quanto ho capito avevi solo bevuto una birra), se poi uno trucida la propria famiglia nel modo più efferato o peggio, causa la truffa o crac finanziario più grande della storia (più di 15mila miliardi delle vecchie lire ai danni di migliaia di poveri cristi) come il sig. Calisto Tanzi e Co., allora gli si concedono tutte le attenuanti del caso o addirittura si inventano altre attenuanti e dopo 6 mesi sei di nuovo a casa (o meglio reggia, che non si capisce perchè non venga pignorata insieme a tutte le altre proprietà).

    Secondo me meglio emigrare.
    MEMBRO DEL "TRANQUILLO E RILASSATO FANS CLUB"

  10. #39
    TCP Rider L'avatar di Lostangels
    Data Registrazione
    15/01/08
    Località
    In gìr de chì e de là..
    Moto
    Angel's White Speed '08 exCbr1000RR: Gsr600: Bandit600: Cn250: Gsx550Ef: G.350Imola: Zundapp 175/125
    Messaggi
    637
    Art. 186. (1) (2)
    Guida sotto l'influenza dell'alcool.
    1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

    2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
    a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
    b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
    All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
    2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
    2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
    2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

    3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

    4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

    5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.

    6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

    7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

    8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

    9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
    (1) Articolo così modificato da ultimo dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (Decreto Bianchi), convertito dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
    (2) Vedi art. 379 reg. cod. strada.
    Questo è l'articolo in questione, ora...se prendi un buon avvocato e fai ricorso, ti applica la sanzione superiore a 0,5 e ti dissequestrano il veicolo, inoltre essendo la prima volta puoi giocartela sulla riduzione a tre mesi, che diventa un mese se il tuo avvocato riesce a certificare che la tua patente ti serve ad accompagnare una persona invalida, bisognosa..etc... Inoltre puoi dichiarare che non eri stato messo al corrente del fermo amministrativo e lo contesti,tentare nn nuoce!
    Carpe Diem sTv

  11. #40
    Triumphista Sondaggista TCP L'avatar di Muttley
    Data Registrazione
    22/08/06
    Località
    Rasataland
    Moto
    Ex Speed 1050, ora lavandino a presa diretta e qualche bicicletta
    Messaggi
    29,560
    Citazione Originariamente Scritto da Lostangels Visualizza Messaggio
    Art. 186. (1) (2)
    Guida sotto l'influenza dell'alcool.
    1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

    2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
    a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
    b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
    All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
    2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
    2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
    2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

    3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

    4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

    5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.

    6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

    7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

    8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

    9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
    (1) Articolo così modificato da ultimo dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (Decreto Bianchi), convertito dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
    (2) Vedi art. 379 reg. cod. strada.
    Questo è l'articolo in questione, ora...se prendi un buon avvocato e fai ricorso, ti applica la sanzione superiore a 0,5 e ti dissequestrano il veicolo, inoltre essendo la prima volta puoi giocartela sulla riduzione a tre mesi, che diventa un mese se il tuo avvocato riesce a certificare che la tua patente ti serve ad accompagnare una persona invalida, bisognosa..etc... Inoltre puoi dichiarare che non eri stato messo al corrente del fermo amministrativo e lo contesti,tentare nn nuoce!

    Il ricorso e' gia' stato presentato dal mio avvocato che ovviamente chiede il totale annullamento per tutte le motivazioni immaginabili e possibili ...il problema come ho gia' accennato sono i tempi (troppi ricorsi) ....si tratta solo di aspettare ....intanto e' gia passato un mese ...anzi ...solo un mese
    Ultima modifica di Muttley; 14/04/2008 alle 14:38
    Patata Rasata Fans Club
    Non prendere Muttley per il culo, rischi grosso! ...cit.davidMJF
    La Storia del WC

Pagina 4 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. C'è sempre qualcuno che sta peggio....
    Di Exo nel forum 4 risate
    Risposte: 8
    Ultimo Messaggio: 28/05/2011, 17:48
  2. sempre peggio...
    Di bagarre nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 38
    Ultimo Messaggio: 04/01/2011, 20:48
  3. va sempre peggio....
    Di Giannispeed nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 42
    Ultimo Messaggio: 21/10/2010, 12:34
  4. Sempre peggio!!!
    Di FedAles nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 16
    Ultimo Messaggio: 29/03/2009, 22:11
  5. Sempre peggio
    Di gianca g nel forum Street Triple
    Risposte: 10
    Ultimo Messaggio: 14/08/2008, 13:23

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •