questa si che é una visione ...![]()
Le verre est un liquide lent
friggili tutti!!!![]()
Boni boni boni!!!
Bravo bravo bravo!!!
Beato te beato te beato te!!
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con mio fratello. ci siamo fatti una cassetta a testa
molto bene.
Art. 3 Tutela degli ecosistemi e limiti alla raccolta dei funghi
1. Sono oggetto di raccolta e commercializzazione le specie commestibili e la commercializzazione è limitata alle specie fungine commestibili epigee ed ipogee indicate nell’allegato A.
2. E' consentita la raccolta di quantità giornaliera non superiore a chilogrammi quattro per i funghi epigei e non superiore ad un chilogrammo per i funghi ipogei. Il limite massimo ammesso non si applica quando un unico esemplare o un solo cespo superi il suddetto peso.3. E’ sempre vietato raccogliere, vendere somministrare e detenere, Amanita caesarea allo stato di ovulo e Boletus gruppo edulis con cappello di dimensioni inferiori ai cinque centimetri, Tuber ssp
Art. 18 Sanzioni
1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi raccolti e l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza. I funghi non commestibili possono essere assegnati ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, mostre, studi o quant'altro previsto dalla presente legge.
2. Per la violazione delle norme si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000 per chi raccoglie funghi per scopi commerciali senza aver ottenuto il permesso comunale di cui all’articolo 4, comma 1, o in violazione delle prescrizioni contenute nel permesso stesso;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi non commestibili raccolti in violazione all'articolo 3, comma 1 della presente legge;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto oltre la quantità di funghi commestibili consentita (Art. 3, comma 2);
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto, detenuto o commercializzato di Amanita cesarea allo stato di ovulo, di Boletus gruppo edulis con cappello di dimensioni inferiori ai cinque centimetri e di Tuber ssp. immaturi (Art. 3, comma 3);
e) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 200.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo dei funghi oggetto della presente legge raccolto o detenuto senza le prescritte autorizzazioni previste dall’articolo 8;
f) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 per chi utilizza mezzi vietati nella raccolta dei funghi spontanei (Art.3, comma 5
g) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 per il trasporto dei funghi raccolti in contenitori non consentiti (art.3, comma 6);
h) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 per l'asportazione dal sottobosco di materiale terroso (Art.3, comma 7);
Send with the butterfly d' mammt
la mia bilancia è sballata. saranno stati 400 grammi di funghi.