
Originariamente Scritto da
Andgri
Se vi interessa l'opinione di uno che di mestiere rileva gli incidenti e mi concedete 2 minuti di attenzione vi esprimo il mio parere:
Anzitutto pedoni, ciclisti e disabili sono, a norma di legge, classificati "utenti deboli della strada" (=quelli che da un sinistro patiscono le conseguenze peggiori) perciò per prassi non si sanzionano comportamenti sbagliati di questi utenti.
In secondo luogo gli smartphone sono si un fattore estremamente pericoloso, anche se il fenomeno è in leggero calo, ma facciamo bene attenzione a non fare passare il messaggio che il problema riguarda i pedoni. Siamo sinceri, riguarda tutti ed il pericolo maggiore lo rappresentano i conducenti.
Per tutti quelli che leggono che hanno il suddetto vizietto sappiano che, ultimamente, i magistrati in occasione di sinistri gravi dispongono immediatamente il sequestro probatorio degli smartphone dei coinvolti e la loro relativa analisi strumentale.
Ho menzionato i magistrati proprio perchè in concomitanza di sinistri gravi occorre effettuare una vera e propria indagine, altamente specializzata, ci vuole esperieza, formazione e stomaco, non è un compito per tutti.
Ed eccomi arrivato alla morale del mio post: ciò che mi fa vergognare di essere italiano in troppe circostanze è la difficoltà di reperire i testimoni: sapete quante volte vedo filmati di telecamere di sorveglianza (dai quali non si leggono le targhe) di gente che con feriti a terra passa oltre senza nemmeno abbassare il finestrino? Quando vedete un incidente fermatevi fino all'arrivo dell'organo accertatore, ci vorranno 5 o 10 minuti, vi fate identificare e, se non avete tempo tornate il giorno dopo a rilasciare la deposizione, i testimoni sono i primi ad essere verbalizzati, in un'ora al massimo avrete reso un servizio alla collettività che, a parti invertite, apprezzereste moltissimo.
Piccolo bonus: una recente sentenza della Cassazione che mi sembra pertinente
Giurisprudenza*-Corte di cassazione - sentenza 04/07/2019 n. 29272
In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità: in una strada urbana costeggiata da marciapiedi rientra tra gli ostacoli prevedibili un pedone che in ora notturna attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali.
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